Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 35938 Anno 2019
Penale Sent. Sez. F Num. 35938 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/08/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 03/08/1993
avverso la sentenza del 29/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ritenuta la continuazione trai reati accertati, concesse le generiche e l’attenuante del risarcimento del danno, applicata la riduzione per il rito, confermando la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1, 3, n. 1, 3-bis, e 605, 61 n. 2, cod.pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME che ha dedotto la violazione di legge ed il travisamento degli atti processuali in ordine all’affermata responsabilità penale e l’erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
3. In data 5 agosto 2019 è pervenuta rinuncia all’impugnazione, contenente anche rinuncia alla sospensione feriale dei termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d, cod.proc.pen., atteso che è pervenuta in data 5 agosto 2019 rituale rinuncia all’impugnazione. con la censura formulata, pur denunciandosi l’asserita violazione dell’art. 40 cod.pen., si tende solo a proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata, con una motivazione congrua ed esaustiva, dai giudici di merito.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 Cc. dep. 08/07/2016, Rv. 267373 – 01).
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese S.> processuali e della GLYPH di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 6 agosto 2019.