Rinuncia al ricorso: quando le spese processuali non sono dovute
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può chiudere definitivamente una controversia legale. Tuttavia, le sue conseguenze, specialmente in termini di spese, non sono sempre scontate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su un’ipotesi specifica: la rinuncia dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per chi si trova in una situazione simile.
I Fatti del Caso: Dagli Arresti Domiciliari alla Cassazione
La vicenda ha origine dalla richiesta di un individuo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, di ottenere l’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa. Questa istanza viene respinta sia dal Giudice per le indagini preliminari sia, in sede di appello, dal Tribunale competente.
Ritenendo ingiusta la decisione, l’interessato, tramite il suo difensore, propone ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte possa esaminare il caso, si verifica un fatto nuovo e decisivo.
La Rinuncia al Ricorso per Sopravvenuta Carenza di Interesse
Prima dell’udienza fissata in Cassazione, il difensore deposita un atto di rinuncia al ricorso. La motivazione è chiara e diretta: nel frattempo, l’autorizzazione al lavoro, che era l’oggetto della contesa, è stata finalmente concessa.
Questo evento determina una “sopravvenuta carenza d’interesse” alla trattazione. In altre parole, il ricorrente ha già ottenuto ciò per cui si era rivolto al giudice supremo, rendendo la decisione della Corte non più necessaria né utile ai suoi fini. La questione, a questo punto, si sposta sulle conseguenze procedurali di tale rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, preso atto della dichiarazione formale, non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questo è l’esito previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che stabilisce come la rinuncia all’impugnazione ne determini, appunto, l’inammissibilità.
L’aspetto più significativo della pronuncia, però, riguarda le spese processuali.
Le Motivazioni: Rinuncia e Spese Processuali
La Corte chiarisce un punto fondamentale, richiamando un principio consolidato delle Sezioni Unite. La regola generale prevede che chi vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Tuttavia, esiste un’eccezione importante. Quando l’inammissibilità deriva da una rinuncia al ricorso motivata da una sopravvenuta carenza di interesse (cioè, un evento favorevole al ricorrente che si verifica dopo la presentazione del ricorso), non vi è alcuna condanna alle spese.
La logica è la seguente: al momento della proposizione del ricorso, l’interesse del cittadino era valido e sussistente. Il fatto che questo interesse sia venuto meno successivamente non è imputabile a una sua negligenza o a un vizio originario dell’atto, ma a un evento esterno che ha risolto la questione. Pertanto, sarebbe ingiusto sanzionarlo economicamente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio di equità processuale. Chi propone un ricorso legittimo non deve temere conseguenze economiche negative se, durante i tempi della giustizia, ottiene in altro modo il bene della vita che stava cercando. La decisione sottolinea che la rinuncia al ricorso in questi casi è una scelta processualmente corretta che non comporta oneri aggiuntivi. È una garanzia importante che tutela il diritto di difesa, evitando che il cittadino venga penalizzato per aver risolto la propria situazione mentre il processo era ancora in corso.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia formale a un’impugnazione ne determina la dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice, impedendo così un esame nel merito della questione.
Perché, nel caso specifico, l’imputato ha rinunciato al suo ricorso?
Ha rinunciato perché, dopo aver presentato il ricorso, ha ottenuto l’autorizzazione al lavoro che gli era stata inizialmente negata. È venuto quindi a mancare il suo interesse a ottenere una decisione dalla Corte di Cassazione.
Chi rinuncia a un ricorso deve sempre pagare le spese processuali?
No. Come chiarito dalla sentenza, se la rinuncia è causata da una sopravvenuta carenza di interesse (cioè, l’obiettivo del ricorso è stato raggiunto per altre vie dopo la sua presentazione), il ricorrente non viene condannato al pagamento delle spese processuali né di sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del Tribunale di Bari;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnata ordinanza, resa dal Tribunale in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva respinto l’istanza di autorizzazione al lavoro a norma dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., avanzata nell’interesse del ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con atto scritto e trasmesso tramite pec nella cancelleria della Corte di cassazione il 23 gennaio scorso, il difensore e procuratore speciale del ricorrente
ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more rilasciata la predetta autorizzazione.
A norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità della stessa.
Qualora, come nel caso in esame, il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024.