Rinuncia al Ricorso: Costi e Conseguenze secondo la Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, comporta conseguenze legali ed economiche ben precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale chiarisce quali siano gli oneri a carico di chi decide di abbandonare la propria impugnazione, confermando un principio fondamentale: l’attivazione della macchina giudiziaria ha un costo che non può essere ignorato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere meglio le implicazioni di tale scelta.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un automobilista, ritenuto responsabile dei reati previsti dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Non soddisfatto della decisione, il difensore dell’imputato aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni.
L’Atto Decisivo: La Formale Rinuncia al Ricorso
Prima che la Corte Suprema potesse esaminare il merito della questione, è avvenuto un fatto determinante: il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato in cancelleria una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla valutazione dei motivi di impugnazione alla presa d’atto della volontà della parte di non proseguire il giudizio.
Le Conseguenze Giuridiche della Rinuncia
La Corte di Cassazione, di fronte alla rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, come previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Tale declaratoria, tuttavia, non è priva di conseguenze per il rinunciante. La decisione della Corte ha infatti stabilito due obblighi di pagamento a suo carico.
La Condanna alle Spese Processuali
La prima conseguenza, diretta e inevitabile, è la condanna al pagamento delle spese processuali. Si tratta di un principio generale secondo cui chi abbandona un’impugnazione deve farsi carico dei costi che il procedimento ha generato fino a quel momento.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
La seconda e più significativa conseguenza economica è stata la condanna al pagamento di una somma di 500,00 euro a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione non è automatica per ogni caso di inammissibilità, ma scatta quando la causa dell’inammissibilità stessa è riconducibile a una “colpa” del ricorrente. La Corte, richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), ha stabilito che la rinuncia al ricorso rappresenta una di queste cause colpose, poiché l’aver avviato un procedimento per poi abbandonarlo volontariamente integra una negligenza procedurale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su una stretta applicazione delle norme procedurali. La rinuncia ritualmente presentata è una causa di inammissibilità tipizzata dalla legge. Di conseguenza, il giudice non deve entrare nel merito del ricorso, ma solo dichiararne l’improcedibilità. La condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende non ha carattere punitivo, ma risarcitorio e sanzionatorio per l’inutile attivazione del sistema giudiziario. La Corte ha ritenuto congrua la somma di 500 euro, tenendo conto della natura del procedimento e del comportamento processuale della parte.
Le conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un importante monito per chiunque intenda intraprendere un’azione legale: le impugnazioni devono essere ponderate e portate avanti con serietà. La rinuncia al ricorso, pur essendo un diritto della parte, non è un atto privo di costi. La legge prevede che chi rinuncia debba sostenere non solo le spese del procedimento avviato, ma anche un’ulteriore sanzione pecuniaria a titolo di colpa, per aver impegnato risorse giurisdizionali senza poi portare a termine il giudizio. Questa decisione rafforza il principio di responsabilità processuale, scoraggiando impugnazioni presentate con leggerezza o a scopi meramente dilatori.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi dell’impugnazione. La rinuncia pone fine al procedimento.
Chi paga le spese processuali in caso di rinuncia al ricorso?
La parte che ha presentato la rinuncia, ovvero il ricorrente, viene condannata al pagamento di tutte le spese processuali sostenute fino a quel momento.
Ci sono altre sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese?
Sì. Poiché la rinuncia è considerata una causa di inammissibilità per colpa del ricorrente, la Corte condanna quest’ultimo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, l’importo è stato fissato in 500,00 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 25/02/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 611/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (rinunciante) nato a Foggia il 13/09/1999 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ per intervenuta rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al contestato reato di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada (fatto del 13.12.2020).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la mancanza di motivazione della sentenza di appello in ordine al quarto motivo di doglianza, riguardante l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
Con dichiarazione pervenuta in cancelleria il 25.2.2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il ricorso Ł dunque inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: Corte Cost. n. 186 del 7 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in 500,00 euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME