Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La decisione di impugnare un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma cosa accade quando, in corso d’opera, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che permette di interrompere un’impugnazione, ma non è priva di conseguenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina gli effetti economici di tale scelta, confermando un principio consolidato: rinunciare non significa necessariamente evitare ogni costo.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un’istanza presentata al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. Un soggetto aveva richiesto la rideterminazione del cumulo delle pene a suo carico e, di conseguenza, una diversa modalità di esecuzione delle stesse. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la sua richiesta con un’ordinanza.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione. Successivamente, però, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, il suo difensore, munito di procura speciale, depositava un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della rinuncia formalizzata dalla difesa, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La rinuncia, infatti, è un atto che estingue il processo di impugnazione, impedendo al giudice di entrare nel merito della questione sollevata.
Tuttavia, la decisione non si è limitata a una semplice presa d’atto. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa statuizione rappresenta il cuore della pronuncia e merita un’analisi più approfondita.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della condanna economica risiede in un principio cardine della procedura penale. Secondo la Corte, sebbene la rinuncia al ricorso ponga fine al giudizio, non cancella il fatto che l’impugnazione sia stata originariamente proposta. La legge prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato alle spese, a meno che non si possa escludere ogni profilo di colpa nella sua proposizione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto di non poter escludere che il ricorso iniziale fosse stato presentato con colpa, ovvero senza un’adeguata ponderazione delle sue effettive possibilità di accoglimento. La rinuncia successiva non sana questa valutazione originaria. Di conseguenza, il sistema giudiziario, che è stato comunque attivato e ha sostenuto dei costi, deve essere ristorato. La condanna alle spese e all’ammenda funge quindi da meccanismo di responsabilizzazione, volto a scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato o dilatorio.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un’importante lezione pratica: la rinuncia al ricorso è una scelta strategica che chiude un capitolo processuale, ma non è una via d’uscita a costo zero. Chi decide di impugnare un provvedimento deve essere consapevole che, anche in caso di ripensamento, potrebbe essere chiamato a sostenere i costi del procedimento avviato. La pronuncia sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire le corti superiori, per evitare che un diritto si trasformi in un onere economico non previsto.
Che cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, un atto che pone formalmente fine al procedimento di impugnazione senza esaminare il merito della questione.
Rinunciare al ricorso comporta sempre il pagamento di spese?
Sì, secondo la sentenza, il rinunciante è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, poiché non è possibile escludere profili di colpa nella proposizione iniziale del ricorso.
Qual era l’oggetto del ricorso a cui si è rinunciato nel caso di specie?
Il ricorso originale mirava a ottenere dal giudice dell’esecuzione una rideterminazione del cumulo delle pene e, di conseguenza, una diversa modalità di esecuzione delle stesse.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7526 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7526 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 34/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (rinunciante) nato a SCISCIANO il 12/05/1961
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di rideterminare la misura del cumulo delle pene e di disporre conseguentemente una diversa esecuzione delle pene concorrenti;
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME munito di procura speciale, ha depositato in data 04/02/2025 atto di rinuncia al ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME