Rinuncia al ricorso: quando ritirarsi ha un costo
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche ed economiche ben precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare cosa accade quando un imputato decide di non proseguire con un’impugnazione, illustrando le implicazioni previste dal nostro codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Successivamente alla presentazione dell’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, lo stesso ricorrente ha manifestato formalmente la volontà di non proseguire con il giudizio, presentando un atto di rinuncia.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la comunicazione formale, non è entrata nel merito della questione. I giudici si sono limitati a prendere atto della volontà del ricorrente. La legge, infatti, stabilisce un automatismo: la rinuncia al ricorso ne provoca l’immediata inammissibilità. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso e, applicando le norme procedurali, ha condannato il rinunciante al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Corte si fonda su un solido impianto normativo. Il combinato disposto degli articoli 589 e 591 del codice di procedura penale prevede espressamente che la rinuncia all’impugnazione ne causi l’inammissibilità. A questa declaratoria consegue l’applicazione dell’articolo 616 dello stesso codice, che sanziona la parte la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile.
La condanna non è solo al pagamento delle spese sostenute dallo Stato per il procedimento, ma anche al versamento di una somma determinata in via equitativa alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la Corte ha stabilito un importo di 500,00 euro, ritenendolo equo. La motivazione di tale importo risiede nella causa stessa dell’inammissibilità: non si trattava di un ricorso palesemente infondato o pretestuoso, ma di una scelta volontaria e successiva di porre fine al contenzioso. La sanzione, quindi, funge da compensazione per l’attivazione della macchina giudiziaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta di impugnare una decisione giudiziaria deve essere ponderata, così come quella di rinunciarvi. La rinuncia al ricorso è un atto tombale che chiude definitivamente la vicenda processuale, ma non è privo di conseguenze economiche. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve a responsabilizzare le parti, evitando la presentazione di ricorsi avventati o la successiva rinuncia senza una valida ragione, che comporterebbe un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario. Per chi affronta un processo, è cruciale essere consapevoli che anche un passo indietro, come la rinuncia, ha un costo previsto dalla legge.
Cosa succede se si presenta un ricorso e poi si decide di ritirarlo?
La rinuncia formale a un ricorso ne determina l’inammissibilità, il che significa che i giudici non esamineranno il caso nel merito e il procedimento si concluderà.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi?
Sì, la persona che rinuncia al ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un procedimento giudiziario poi abbandonato.
A quanto ammonta la sanzione in questo caso specifico e perché?
In questo caso, la somma è stata fissata a 500 euro. La Corte ha ritenuto questo importo equo perché la causa di inammissibilità era una rinuncia volontaria e non un ricorso palesemente infondato o presentato senza interesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOVERIA COGNOME il 05/02/1987
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso;
che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d’inammissibilità non ascrivibile a carenza di interesse, si stima equo determinare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024