Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46459 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a MISILMERI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, intesa alla revoca della confisca di taluni beni, disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di NOME COGNOME.
Tanto, ha osservato, in ragione del fatto che il terzo interessato ad una procedura di prevenzione è legittimato a promuovere incidente di esecuzione solo qualora non via abbia partecipato né sia stato posto in condizione di parteciparvi, presupposto che, nel caso della COGNOME, citata in giudizio quale interveniente, non ricorre.
NOME COGNOME ha proposto, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce di essere legittimata all’instaurazione dell’incidente di esecuzione finalizzato alla revoca della confisca per non essersi ella costituita nel giudizio di prevenzione, nel quale non ha avuto modo di articolare, in contraddittorio, le proprie difese.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il 26 luglio 2023 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con la quale la ricorrente ha rinunziato, con atto personalmente sottoscritto, al ricorso.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/09/2023.