Rinuncia al ricorso: cosa comporta e quali sono i costi?
La decisione di impugnare un provvedimento giudiziario è un passo importante, ma altrettanto significativa è la scelta di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un istituto giuridico che, sebbene ponga fine a una controversia, non è privo di conseguenze. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare gli effetti pratici di questa scelta, in particolare la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Un uomo, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, aveva presentato un’istanza per modificare le modalità di esecuzione della misura, lamentando che non tenessero conto delle sue necessità lavorative. Il Magistrato di Sorveglianza rigettava la richiesta.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso, deducendo una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito della questione, sia l’uomo che il suo difensore presentavano una comunicazione formale con cui rinunciavano espressamente all’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questa dichiarazione, la Corte Suprema ha agito in modo consequenziale. Ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione e le conseguenze della rinuncia al ricorso
La decisione della Corte si fonda su precise disposizioni del codice di procedura penale. L’articolo 591, comma 1, lettera d), stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. La rinuncia al ricorso è un atto dispositivo della parte che, di fatto, blocca il processo valutativo del giudice. Quest’ultimo non entra nel merito dei motivi di appello, ma si limita a prendere atto della volontà della parte di non proseguire.
Questa presa d’atto determina una conseguenza inevitabile: la condanna alle spese. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede infatti che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto congrua, nel caso di specie, la somma di cinquecento euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
L’ordinanza in esame chiarisce un punto fondamentale: la rinuncia al ricorso non è un atto neutro. Se da un lato pone fine al contenzioso, evitando ulteriori gradi di giudizio, dall’altro comporta oneri economici certi per chi la effettua. È una scelta strategica che deve essere ponderata attentamente con il proprio legale, considerando che, oltre a rendere definitiva la decisione impugnata, attiva un meccanismo sanzionatorio volto a coprire i costi generati dall’attività giudiziaria e a contribuire al fondo per il recupero dei condannati. La rinuncia chiude una porta processuale, ma presenta un conto.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminarne il merito. La decisione precedentemente impugnata diventa quindi definitiva.
Ci sono conseguenze economiche per la rinuncia al ricorso?
Sì, la persona che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 500 euro.
Perché il ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ e non semplicemente ‘rigettato’?
Viene dichiarato ‘inammissibile’ perché la rinuncia è un vizio procedurale che impedisce al giudice di valutare la fondatezza dei motivi del ricorso. Un ‘rigetto’, invece, avviene dopo che il giudice ha esaminato il merito e ha ritenuto le argomentazioni non valide.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45454 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45454 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUONABITACOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha, ha rigettato l’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE di modificare le modalità di esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale allo stesso applicato con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno;
Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato come reclamo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancanza di considerazione delle necessità lavorative del condannato e ai conseguenti dal rigetto sulla rieducazione dello stesso;
Rilevato che in data 6/9/2023 è pervenuta in cancelleria una comunicazione con la quale l’interessato e il difensore espressamente rinunciano al ricorso;
Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
Considerato che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., considerata la rinuncia al ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende può essere contenuta in euro cinquecento
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023