Rinuncia al Ricorso: Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione di impugnare una sentenza è un momento cruciale nel percorso processuale, ma altrettanto significativa è la scelta di fare un passo indietro. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette della rinuncia al ricorso, un atto che determina l’immediata chiusura del procedimento di impugnazione e comporta specifiche conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto per comprendere come il sistema giudiziario gestisce la desistenza di una parte dal proseguire un giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata interamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, aveva beneficiato delle circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alla recidiva contestata. Nonostante ciò, aveva deciso di presentare un ultimo appello alla Corte di Cassazione, il massimo grado di giudizio. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle sue doglianze, l’imputato ha fatto pervenire una formale dichiarazione di rinuncia.
L’impatto della rinuncia al ricorso sulla decisione
Di fronte alla manifestazione di volontà del ricorrente di non proseguire con l’impugnazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La rinuncia al ricorso è un atto che produce effetti processuali automatici e incontrovertibili. La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione stessa. Ciò significa che i giudici non entrano nel merito delle questioni sollevate, ma si fermano a una valutazione puramente procedurale, chiudendo di fatto il caso e rendendo definitiva la sentenza di condanna emessa in appello.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale penale, esplicitato nell’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto equo fissare tale somma in euro 500,00. La logica dietro questa disposizione è quella di sanzionare l’utilizzo dello strumento processuale in modo non efficace o, come in questo caso, abbandonato, che comunque ha impegnato risorse del sistema giudiziario.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un punto fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze. Se da un lato pone fine al contenzioso, dall’altro cristallizza la condanna e comporta oneri economici certi. Il ricorrente non solo vede diventare definitiva la pena stabilita nei gradi di merito, ma è anche tenuto a sostenere le spese processuali del giudizio di Cassazione e a versare una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare una sentenza, essendo la rinuncia un percorso senza ritorno con precise responsabilità finanziarie.
Cosa succede quando un imputato rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esamina il caso nel merito e la sentenza di condanna precedente diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta delle conseguenze economiche?
Sì, la legge prevede che il ricorrente che rinuncia sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 500 euro.
Su quale base giuridica si fonda la condanna alle spese in caso di rinuncia?
La condanna si basa sull’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze economiche derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43205 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORE NOME nato a CASORIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2021 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il ricorrente NOME COGNOME ha fatto pervenire la sua rinuncia al ricorso, cosicché la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023.