Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
La decisione di impugnare un provvedimento giudiziario è un passo cruciale, ma altrettanto importante è comprendere le implicazioni di un eventuale passo indietro. La rinuncia al ricorso è un atto formale che chiude definitivamente un procedimento, ma non è privo di conseguenze, soprattutto dal punto di vista economico. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la legge regola questa situazione, stabilendo precise responsabilità a carico di chi rinuncia.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Successivamente alla presentazione dell’impugnazione tramite il proprio difensore, il ricorrente ha deciso di fare marcia indietro, presentando un formale atto di rinuncia. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla questione di merito alla conseguenza procedurale della rinuncia stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
La Corte Suprema, preso atto della volontà del ricorrente, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario. La decisione non si è limitata a questa declaratoria, ma ha stabilito anche delle conseguenze economiche precise: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Corte è strettamente legata alla normativa processuale penale. L’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’inammissibilità dell’impugnazione è una conseguenza diretta della rinuncia. Questa inammissibilità, a sua volta, innesca automaticamente l’obbligo per la parte che ha presentato il ricorso di farsi carico dei costi del procedimento attivato.
Inoltre, la legge prevede che, salvo specifiche ipotesi di esonero (che in questo caso non sussistevano), il ricorrente debba versare una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che l’importo di cinquecento euro è stato determinato “proprio in considerazione della rinuncia”, indicando che la natura dell’atto che ha causato l’inammissibilità può influenzare la quantificazione della sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso non è un atto neutro. Sebbene ponga fine alla controversia, essa comporta conseguenze giuridiche ed economiche ben definite. Chi intraprende la via dell’impugnazione deve essere consapevole che un eventuale ripensamento non solo rende vano il ricorso, ma attiva anche obblighi di pagamento per le spese e sanzioni pecuniarie. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente ogni scelta processuale, comprese quelle che sembrano porre fine al contenzioso.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e il procedimento si conclude.
La rinuncia al ricorso comporta sempre dei costi?
Sì, secondo quanto stabilito dall’ordinanza e dalla legge, la rinuncia porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo rari casi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di rinuncia?
L’importo non è fisso, ma viene determinato dal giudice. Nel caso specifico analizzato, la Corte di Cassazione ha stabilito una somma di cinquecento euro, motivando la quantificazione proprio in considerazione dell’avvenuta rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15710 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4-1
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che NOME COGNOME, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, ha rinunciato, con successivo rituale atto, all’impugnazione.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.