Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi della Sentenza n. 25788/2024
La rinuncia al ricorso è un atto processuale fondamentale che può determinare l’esito di un procedimento in Cassazione. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce le conseguenze di tale atto, soprattutto in relazione al pagamento delle spese e delle eventuali sanzioni. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni legali.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine con l’arresto in flagranza di un soggetto per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90). Inizialmente, il Tribunale di Genova applica la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Successivamente, accogliendo una richiesta di aggravamento, il Tribunale del riesame sostituisce tale misura con gli arresti domiciliari.
Contro quest’ultima decisione, la difesa dell’imputato propone ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione delle norme sulle misure cautelari e un’illogicità nella motivazione del provvedimento.
Tuttavia, prima che la Cassazione si pronunci, si verifica un fatto nuovo e decisivo: nel giudizio di primo grado, il giudice dichiara cessata la misura cautelare e concede all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Questo evento cambia completamente le carte in tavola.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
A seguito della cessazione della misura cautelare, il difensore, munito di procura speciale, deposita una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato. L’interesse a contestare l’ordinanza che aveva imposto gli arresti domiciliari era infatti venuto meno, dato che la misura stessa non era più in vigore.
La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile. Questa decisione è una conseguenza diretta e automatica della rinuncia, come previsto dal codice di procedura penale agli articoli 589 e 591.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema fonda la sua decisione sulla base della formale rinuncia pervenuta. Il punto centrale della motivazione, tuttavia, non riguarda tanto la declaratoria di inammissibilità, quanto le conseguenze economiche per il ricorrente.
Il provvedimento chiarisce un principio importante: quando la rinuncia al ricorso è determinata da una “causa sopravvenuta di interesse a coltivare l’impugnazione”, come in questo caso la cessazione della misura, non si applica la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria tipicamente associata all’inammissibilità di un ricorso, ma che viene esclusa quando l’inammissibilità deriva da una perdita di interesse giustificata e sopravvenuta.
Nonostante ciò, la Corte condanna comunque il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali. La rinuncia, infatti, seppur motivata, determina la chiusura del procedimento attivato dallo stesso ricorrente, il quale deve quindi farsi carico dei costi generati.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti spunti di riflessione pratica:
1. Effetto della Rinuncia: La rinuncia formale a un’impugnazione ne determina l’immediata inammissibilità, chiudendo di fatto la questione davanti al giudice adito.
2. Conseguenze sulle Spese: Se la rinuncia è causata da un evento sopravvenuto che fa perdere interesse alla decisione (es. cessazione della misura cautelare), il ricorrente evita la condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende, ma resta comunque obbligato a sostenere i costi del processo (spese processuali). È una distinzione cruciale che mitiga le conseguenze economiche per chi rinuncia a un’impugnazione non per capriccio, ma per il mutamento delle circostanze fattuali e giuridiche.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento di impugnazione.
Chi rinuncia al ricorso deve sempre pagare una sanzione pecuniaria?
No. Se la rinuncia è causata da un evento sopravvenuto che fa venir meno l’interesse a proseguire (come la cessazione della misura cautelare), il ricorrente non è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa per le ammende.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese del processo?
Il ricorrente che presenta la rinuncia è comunque condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti per l’attività giudiziaria fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in data 5 febbraio 2024, in esito all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza di COGNOME COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, veniva applicata al suddetto la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. bi-giornaliero. Il Tribunale per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di aggravamento della misura, con provvedimento del 23 febbraio 2024, sostituiva la misura originaria con quella degli arresti domiciliari.
Avverso il suddetto provvedimento il difensore di NOME proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione delle previsioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale per il riesame fondato la maggiore pericolosità sociale del ricorrente su un episodio successivo al fatto per il quale si procedeva, senza tener conto della possibilità per il suddetto di ottenere il beneficio dell sospensione condizionale della pena come pure la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
2.1- Ha chiesto il ricorrente, trattandosi di causa sopravvenuta alla proposizione del gravame / la cessazione del contendere senza aggravio di spese.
Ritenuto in diritto
-Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.
E’ pervenuta, in data 19 marzo 2024, formale rinuncia al gravame di legittimità a firma del procuratore speciale del ricorrente in quanto, con ordinanza dell’Il marzo 2024, in esito al giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. pen. è stata dichiarata cessata la misura cautelare applicata al ricorrente al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita.
Trattandosi di una causa sopravvenuta di interesse a coltivare l’impugnazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende ma solo quella al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Pre – dente
Deciso in Roma, il 9 maggio 2024