Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1856 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 24 luglio 2024 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata il 23 ottobre 2024 dall’AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da NOME nei confronti del giudice NOME COGNOME.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di un unico motivo d’impugnazione (che verrà enunciato negli stretti limiti di cui all’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 111 Cost., 37 e 299 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, l’erroneità dell’ordinanza emessa dalla Corte territoriale, che, in ipotesi difensiva, non avrebbe correttamente valutato l’invocata violazione del principio di imparzialità da parte del giudice ricusato.
Il 23 ottobre 2024, l’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha depositato rituale rinuncia al ricorso
Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente: cfr. Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Il 96( -1igl rest.epsore Il Presidente Così deciso il 13 dicembre 2024