Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Legali Secondo la Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche ed economiche precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito quali siano gli effetti di tale scelta, chiarendo l’inevitabile esito di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese. Questo articolo analizza la decisione, offrendo una guida chiara per comprendere le implicazioni di questa scelta procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile una dichiarazione di ricusazione presentata da un imputato nei confronti di un giudice. Contro questa decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione del principio di imparzialità del giudice.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito della questione, il difensore dell’imputato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, cambiando di fatto il corso del procedimento.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
Di fronte alla rinuncia ritualmente depositata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso inammissibile. La base giuridica di questa decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede esplicitamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
È fondamentale sottolineare che la Corte non è entrata nel merito delle ragioni originarie del ricorso (la presunta parzialità del giudice), poiché l’atto di rinuncia ha precluso qualsiasi valutazione sulla fondatezza dei motivi di impugnazione. L’effetto della rinuncia è, quindi, quello di cristallizzare la decisione precedente, rendendola definitiva.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La parte più significativa della sentenza riguarda le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso. La Corte non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità, ma ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: Questa è una conseguenza standard, prevista dalla legge per la parte la cui impugnazione viene respinta o dichiarata inammissibile.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha disposto il pagamento di cinquecento euro a favore di questo ente. La motivazione di questa ulteriore sanzione è cruciale: l’inammissibilità non è derivata da un errore tecnico o da una valutazione di infondatezza da parte della Corte, ma dalla volontà stessa del ricorrente.
Citando una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito il principio secondo cui, quando la causa di inammissibilità è riconducibile a una scelta volontaria della parte (come la rinuncia), è equo e legittimo imporre una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Conclusioni
La sentenza in esame offre un importante promemoria sulle implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. Questa scelta, sebbene legittima, non è priva di costi. Chi decide di abbandonare un’impugnazione deve essere consapevole che tale atto comporterà inevitabilmente una declaratoria di inammissibilità e una condanna al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio. La decisione, pertanto, va ponderata attentamente, considerando che chiude definitivamente la porta a una revisione del provvedimento impugnato e attiva conseguenze economiche dirette e prevedibili.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso dopo aver impugnato una decisione?
Il ricorso viene automaticamente dichiarato inammissibile, senza che la Corte entri nel merito dei motivi presentati. La decisione impugnata diventa così definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso, si devono comunque pagare le spese processuali?
Sì, la rinuncia porta a una declaratoria di inammissibilità e la legge prevede che la parte ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a versare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché l’inammissibilità del ricorso è stata causata da un atto volontario del ricorrente (la rinuncia). La giurisprudenza stabilisce che, in questi casi, è legittimo applicare una sanzione pecuniaria aggiuntiva, poiché l’esito negativo del giudizio è direttamente imputabile alla scelta della parte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1856 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Palermo il 20 luglio 1999;
avverso l’ordinanza del 24 luglio 2024 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata il 23 ottobre 2024 dall’avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da NOME COGNOME nei confronti del giudice NOME COGNOME
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di un unico motivo d’impugnazione (che verrà enunciato negli stretti limiti di cui all’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 111 Cost., 37 e 299 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, l’erroneità dell’ordinanza emessa dalla Corte territoriale, che, in ipotesi difensiva, non avrebbe correttamente valutato l’invocata violazione del principio di imparzialità da parte del giudice ricusato.
Il 23 ottobre 2024, l’avv. NOME COGNOME difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha depositato rituale rinuncia al ricorso
Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente: cfr. Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Il 96( -1igl rest.epsore Il Presidente Così deciso il 13 dicembre 2024