Rinuncia al ricorso in Cassazione: Quando ritirarsi conviene (e a chi)
La rinuncia al ricorso per Cassazione è un atto formale che pone fine a un procedimento di impugnazione. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, le sue conseguenze giuridiche ed economiche sono precise e meritano attenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto particolarmente interessante: il destino delle spese legali della parte civile quando l’appellante decide di fare un passo indietro. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano vari e toccavano diversi aspetti, dalla legittimità della querela iniziale a vizi di motivazione sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare nel merito tali questioni, l’imputato ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte: Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito secondo una prassi consolidata. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al giudizio. Questa declaratoria ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. La condanna al pagamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di inammissibilità.
La vera novità della decisione, però, risiede nel trattamento riservato alla parte civile, una compagnia assicurativa costituitasi nel processo per ottenere il risarcimento dei danni.
Le Motivazioni
La Corte ha rigettato la richiesta della parte civile di vedersi liquidate le proprie spese legali. La motivazione di questa scelta si basa su un principio fondamentale: il diritto al rimborso delle spese legali non è automatico, ma è subordinato a un’effettiva attività difensiva. I giudici hanno specificato che la parte civile, per ottenere il rimborso, deve aver svolto un’attività concreta, diretta a contrastare le ragioni dell’avversario e a fornire un “utile contributo” alla decisione della Corte.
Nel caso di specie, la parte civile era rimasta passiva; non aveva depositato memorie né compiuto atti volti a contestare il ricorso. Di conseguenza, non avendo esplicato alcuna attività per tutelare i propri interessi risarcitori nella fase di Cassazione, non le spettava alcun rimborso spese da parte del ricorrente che aveva rinunciato. La Corte ha supportato questa interpretazione richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, la rinuncia al ricorso è un atto che chiude definitivamente la porta a un’ulteriore disamina del caso, ma comporta costi certi e immediati per chi la effettua (spese processuali e sanzione). In secondo luogo, emerge un principio di equità a tutela del rinunciante: non si è tenuti a pagare le spese legali di una controparte che è rimasta inerte durante il procedimento. Questo incentiva le parti civili a partecipare attivamente al processo se intendono veder riconosciuti i loro diritti, anche in termini di rimborso delle spese legali, evitando che possano beneficiare passivamente di un procedimento poi abbandonato dalla controparte.
Cosa succede se un imputato rinuncia al suo ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Chi effettua la rinuncia al ricorso deve sempre pagare le spese legali della parte civile?
No. Secondo questa ordinanza, il ricorrente non è tenuto a pagare le spese legali della parte civile se quest’ultima non ha svolto un’attività difensiva concreta, come depositare memorie o compiere altri atti per contrastare il ricorso.
Perché la Corte ha negato il rimborso delle spese alla parte civile in questo caso specifico?
La Corte lo ha negato perché la parte civile non ha svolto alcuna attività processuale diretta a contrastare le tesi del ricorrente, non fornendo quindi alcun contributo utile alla decisione finale e non dimostrando un interesse attivo nella fase di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17245 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso deduce la provenienza della querela da un soggetto non legittimato;
osservato che il secondo motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in ordine all’esclusione del teste della difesa;
considerato che gli ulteriori motivi di ricorso espongono doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla concessione di benefici di legge, in particolare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della sanzione sostitutiva;
rilevato che è pervenuta in data 13/02/2024 rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, non avendo la stessa esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore della della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il P r residente