Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi della Sentenza n. 4902/2024
La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze nette e immediate. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce come tale scelta comporti l’inammissibilità dell’impugnazione e la conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni legali di questa decisione.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Bologna a una pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per i reati di incendio e duplice omicidio colposo.
Il ricorrente si era opposto a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso in Cassazione era basato su presunte violazioni della legge penale e vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle censure sollevate, è intervenuto un fatto decisivo: il ricorrente, tramite il suo difensore, ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Di fronte a questo atto, l’esito del giudizio è diventato inevitabile. La Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà espressa dal ricorrente di non proseguire con l’impugnazione.
La decisione è stata quindi quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito dei motivi originariamente proposti, ma si ferma a una valutazione puramente procedurale. La rinuncia, infatti, preclude al giudice qualsiasi valutazione sul contenuto dell’impugnazione.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La base legale della pronuncia della Suprema Corte risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e include espressamente la “rinuncia all’impugnazione”.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la rinuncia sia un atto che “consuma” il diritto di impugnazione, rendendo impossibile per il giudice l’esame del merito. La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza che segue ex lege (cioè per legge) alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha il dovere di applicarla, potendo solo determinare l’importo della sanzione pecuniaria, che in questo caso è stato quantificato in 500 euro, tenendo conto proprio del fatto che l’esito era dovuto a una scelta volontaria del ricorrente (la rinuncia) e non a un vizio originario del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
La sentenza in esame offre un chiaro insegnamento sulle conseguenze pratiche della rinuncia al ricorso. Questo atto, sebbene legittimo, non è privo di effetti. La parte che vi procede deve essere consapevole che:
1. L’esito è automatico: la rinuncia porta direttamente a una pronuncia di inammissibilità, chiudendo definitivamente il procedimento.
2. Ci sono costi da sostenere: l’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
In conclusione, la rinuncia è uno strumento che pone fine a una controversia processuale in modo tombale, ma è una decisione che deve essere ponderata attentamente, considerando le inevitabili conseguenze economiche previste dalla legge.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione, e il procedimento si conclude.
Chi effettua la rinuncia al ricorso deve sostenere dei costi?
Sì, la legge prevede che la parte che rinuncia al ricorso venga condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la norma di riferimento per l’inammissibilità dovuta a rinuncia?
La base giuridica si trova nell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a ALIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
o
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, in attesa di decisione su istanza di grazia, presentata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/09/2021, passata in giudicato il 10/11/2022, per i reati di incendio e duplice omicidio colposo, commessi nell’anno 2013.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. e omessa motivazione, in ordine alla subordinata istanza di detenzione domiciliare.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte il 13/11/2023 e firmato anche dal difensore AVV_NOTAIO. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.