Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10099 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Leno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza emessa in data 16.3.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in carcere in relazione ai reati di cui all’art. 110 cod,pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 159) e 161) dell’imputazione provvisoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice ed omessa valutazione dei motivi nuovi.
Argomenta che il Tribunale aveva disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per violazione del principio di autonoma valutazione del Giudice, limitandosi a riportare una sterile rassegna di giurisprudenza e senza valutare in maniera specifica le censure difensive mosse con i motivi nuovi; evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari, in punto di gravità indiziaria, aveva ricalcato in maniera pedissequa, la richiesta del Pm e, in relazione alle esigenze cautelari si era limitato ad un’asserzione generica di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, con valutazione riferita a tutti gli indagati, così violando il dispost dell’art. 292, comma 2 lett-c.bis, cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari.
Argomenta che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, senza valutare l’incidenza dell’ampio lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti, l’assenza di condotte rilevanti dal punto di vista investigativo successive all’anno 2020, la contestazione solo di due episodi delittuosi, lo stato di incensuratezza dell’indagato; era stata omessa la valutazione della memoria difensiva depositata, difettando ogni considerazione soggettiva del ricorrente.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di fiducia del ricorrente, AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 589 comma 2 cod. proc. peri.
2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocab e recettizio, e da esso discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazi
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sen dell’articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratori inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, conseg la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod, proc. pen., n stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cau danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016 Rv.267373).
Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ri che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazi della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medes consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 07/02/2024