Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Automatiche nel Processo Penale
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può sembrare una semplice via d’uscita da un procedimento giudiziario, ma le sue implicazioni sono tutt’altro che banali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: chi rinuncia a un’impugnazione in ambito penale va incontro a conseguenze economiche precise e inevitabili. Analizziamo questa decisione per capire perché la rinuncia non è un atto privo di costi.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito della questione, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla questione originaria alle conseguenze procedurali di tale rinuncia.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla rinuncia espressa, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare le disposizioni del codice di procedura penale. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
La decisione più significativa, però, riguarda le conseguenze economiche. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, come sottolineato dai giudici, è una conseguenza diretta e automatica della dichiarazione di inammissibilità, indipendentemente dalla causa che l’ha generata.
Le Motivazioni della Condanna
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione combinata di due articoli chiave del codice di procedura penale:
1. Art. 591, comma 1, lett. d): Questo articolo stabilisce che l’impugnazione è inammissibile, tra le altre cause, in caso di rinuncia.
2. Art. 616: Questa norma prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
I giudici hanno richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen. n. 28691/2016), specificando che l’articolo 616 non opera alcuna distinzione tra le diverse cause di inammissibilità. Che l’inammissibilità derivi da un vizio formale, dalla tardività del ricorso o, come in questo caso, da una rinuncia al ricorso volontaria, la sanzione pecuniaria deve essere comunque applicata. La norma ha carattere sanzionatorio e mira a scoraggiare impugnazioni presentate senza un’adeguata ponderazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per chiunque intenda intraprendere un’azione legale in ambito penale. La decisione di presentare un ricorso deve essere attentamente valutata, poiché anche un successivo ripensamento formalizzato attraverso una rinuncia comporta conseguenze economiche. La rinuncia al ricorso non è un atto neutro, ma un evento processuale che attiva automaticamente l’applicazione di sanzioni previste dalla legge, finalizzate a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario e a disincentivare l’abuso dello strumento processuale. Pertanto, è essenziale che l’assistito e il suo difensore siano pienamente consapevoli che tirarsi indietro ha un costo, stabilito chiaramente dalla legge.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in materia penale?
La rinuncia porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte del giudice.
La rinuncia al ricorso comporta delle spese?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
L’importo della sanzione cambia a seconda del motivo di inammissibilità?
No. Secondo l’ordinanza, la legge non distingue tra le diverse cause che portano a una pronuncia di inammissibilità. Pertanto, la condanna al pagamento della sanzione si applica anche quando l’inammissibilità è dovuta a una rinuncia volontaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 30/07/1975
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, l’atto di rinuncia e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME a mezzo del difensore munito d procura speciale, con atto dell’Il novembre 2024 ha espressamente rinuncia alla impugnazione;
Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, riten congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 co proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 286 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.