Rinuncia al Ricorso: Non Solo Inammissibilità, ma Anche Sanzioni
La decisione di presentare un ricorso in ambito penale è un passo significativo, ma cosa accade quando si decide di fare marcia indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto previsto dal nostro ordinamento, ma le sue conseguenze non sono sempre scontate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1486/2024) ha chiarito che tale atto non solo determina la fine del processo, ma comporta anche specifiche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza del Tribunale di Firenze. Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, depositava formalmente un atto di rinuncia. La questione giungeva quindi all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sugli effetti di tale rinuncia.
La Rinuncia al Ricorso e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha verificato la validità della rinuncia. Essendo stata sottoscritta da un difensore con procura speciale e trasmessa correttamente alla Cancelleria, l’atto è stato ritenuto pienamente valido ed efficace.
La conseguenza diretta, come stabilito dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, è l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici non entrano nel merito della questione sollevata, ma si fermano a una valutazione preliminare che chiude definitivamente il procedimento di impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione: La Condanna alla Cassa delle Ammende
Il punto cruciale della sentenza risiede nell’analisi delle conseguenze economiche. La Corte ha stabilito che la rinuncia al ricorso, pur essendo un atto volontario, non esime il ricorrente dalla condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I giudici hanno basato questa decisione sull’interpretazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Secondo la Corte, questa norma, nel prevedere la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, non opera alcuna distinzione tra le diverse cause che la determinano. Che l’inammissibilità derivi da un vizio formale, dalla tardività dell’atto o, come in questo caso, da una rinuncia volontaria, la conseguenza economica rimane la stessa.
La Corte ha inoltre precisato che un’eccezione a questa regola è possibile solo in casi molto specifici, ovvero quando si possa dimostrare una “completa mancanza d’interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente”. Nel caso di specie, non essendo emersi elementi di questo tipo, la sanzione è stata ritenuta doverosa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia a un’impugnazione penale non è un’uscita di scena a costo zero. Chi decide di intraprendere la via del ricorso deve essere consapevole che un eventuale ripensamento, sebbene legittimo, comporterà molto probabilmente delle conseguenze economiche. La sentenza serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la decisione di impugnare un provvedimento, considerando che il ritiro dell’atto non preclude l’applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalla legge per i casi di inammissibilità.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in un procedimento penale?
La rinuncia, se formalmente valida, determina l’inammissibilità del ricorso, il che significa che il giudice non esaminerà il merito dell’impugnazione e il procedimento si concluderà.
La rinuncia al ricorso comporta sempre una sanzione economica?
Sì, secondo questa sentenza, la rinuncia porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
È possibile evitare la sanzione pecuniaria in caso di rinuncia al ricorso?
L’unica eccezione menzionata dalla Corte si verifica quando si può dimostrare una “completa mancanza d’interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente”. In assenza di tali elementi, la sanzione viene applicata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Cina 1’08/02/1979
avverso la ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con atto del 3 ottobre 2023 l’avv. NOME COGNOME difensore di Lin Binglong, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto;
ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, allegata alla comunicazione via p.e.c. e trasmessa in data 3 ottobre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa;
ritenuto che la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 59 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d’interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il C GLYPH igliere estensore
Il Presidente