Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Napoli il 29/03/1970
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/02/2024, il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione propo nell’interesse di NOME
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME LuciaCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduc inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridich di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
La ricorrente, premettendo di aver acquistato in data 21.05.1998 da Fusco Luca la piena ed esclusiva proprietà di immobile facente parte del fabbricato si in Casoria alla INDIRIZZO posto al piano INDIRIZZO, con relativo box auto aver ottenuto in data 10.02.2015 permesso di costruire in sanatoria n. 41/201 espone di aver presentato istanza di incidente di esecuzione tesa ad ottenere revoca degli ordini di demolizione di cui ai procedimento R.E.S.A. n. 66/2005 e n. 648/2007 relativi alla sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Pretur Circondariale di Napoli a carico di COGNOME LucaCOGNOME
Argomenta, quindi, che il provvedimento impugnato, con il quale veniva rigettata l’istanza di revoca della demolizione era illegittimo, in quanto l’ordi demolizione era stato emesso nei confronti di persone diverse dall’autor dell’illecito, che non avevano contribuito o concorso alla realizzazione delle op abusive; inoltre, andava considerato che la demolizione avrebbe arrecato un grave ed irreparabile danno alla ricorrente, privata della propria abitazi regolarmente acquistata, pur non avendo alcuna responsabilità nella commissione dell’illecito, realizzato ben sette anni prima dell’acquisto da parte della s rimarca che l’ordine di demolizione deve rispettare il principio di proporzionali tenendo conto dell’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e famil del domicilio di cui all’art. 8 CEDU dell’eventuale consapevolezza della violazion di legge da parte dell’interessata e dei tempi necessari per conseguire la sanat dell’immobile o per risolvere in altro modo le esigenze abitative.
Inoltre, andava considerato che la ricorrente aveva ottenuto il rilascio permesso di costruire in sanatoria, n 41/2015 ancora valido e non revocato dal Comune.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 difensore di fiducia e procuratore speciale della ricorrente, avv. NOME COGNOME ha depositato in Cancelleria rituale atto di rinuncia al propos ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 589 comma 2 cod. proc. pen sottoscritto anche dalla ricorrente.
2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziate processuale abdicativo, irrevocabil e recettizio, e da esso discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazion
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nel stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).
Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per rit che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024