Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21896 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEGRATE il 16/11/1987
avverso la sentenza del 26/02/2025 del GUP TRIBUNALE DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME e la successiva rinuncia al ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorso trattato col rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Di COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 26/02/2025 che, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di violazione della legge stupefacenti e riciclaggio di cui al
rubrica.
2. La difesa affida le sue censure ad un unico motivo con cui deduce la
61-bis violazione degli artt.
e 648-bis cod. pen., per insussistenza della tipicità del reato di riciclaggio.
3. Con nota del 12 maggio 2025, il difensore, con ratifica dell’imputato, ha rinunciato al ricorso.
4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
La rinuncia determina, infatti, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod.
proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità
del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Degennaro, Rv. 263921 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.