Rinuncia al Ricorso: le conseguenze automatiche
La presentazione di un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede un’attenta valutazione strategica. Una recente sentenza della Suprema Corte ci ricorda che anche la decisione di fare un passo indietro, attraverso la rinuncia al ricorso, non è priva di conseguenze legali ed economiche. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Cassazione in un caso riguardante un’ordinanza di riesame.
I Fatti del Caso
Un indagato, colpito da una misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, decideva di impugnare tale provvedimento. Il Tribunale del Riesame, tuttavia, confermava l’ordinanza iniziale. Non dandosi per vinto, l’indagato, tramite i suoi difensori, proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sia riguardo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per le esigenze cautelari.
Successivamente, però, prima che la Corte si pronunciasse, lo stesso indagato faceva pervenire una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso, senza specificarne le ragioni.
La Decisione della Corte di Cassazione e le conseguenze della rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, ricevuta la dichiarazione di rinuncia, ha agito in modo consequenziale e previsto dalla legge. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è una valutazione nel merito delle ragioni dell’impugnazione, ma una presa d’atto della volontà del ricorrente di non proseguire nel giudizio.
La conseguenza più rilevante, però, non è solo la fine del processo, ma la condanna del ricorrente a pagare:
1. Le spese processuali.
2. Una sanzione pecuniaria di 500,00 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su precisi riferimenti normativi. In primo luogo, l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. Si tratta di un effetto automatico previsto dalla legge.
In secondo luogo, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma dispone che, in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La sentenza sottolinea un punto cruciale: la legge non fa alcuna distinzione tra le diverse cause di inammissibilità. Che il ricorso sia inammissibile per un vizio formale, per manifesta infondatezza dei motivi, o, come in questo caso, per una rinuncia al ricorso, la sanzione pecuniaria si applica sempre. La Corte ha richiamato precedenti pronunce conformi, consolidando un orientamento giurisprudenziale chiaro e rigoroso.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto che chiude definitivamente il giudizio di impugnazione, ma non senza costi. Chi decide di ritirare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che tale scelta comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Non è possibile evitare queste conseguenze, poiché la legge non prevede eccezioni legate al motivo dell’inammissibilità. Questa regola serve a responsabilizzare le parti e a disincentivare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o non ponderati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa comporta la presentazione di una dichiarazione di rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, il che significa che la Corte non esaminerà il merito dell’impugnazione e il procedimento si concluderà.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, ci sono conseguenze economiche?
Sì, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 500,00 euro, a favore della cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria viene applicata solo in alcuni casi di inammissibilità o sempre?
La sanzione viene applicata sempre. La Corte ha chiarito che l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, pertanto la sanzione si applica sia in caso di vizi formali sia in caso di rinuncia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1693 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 06/01/1970 avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 6 maggio 2024, il Tribunale di Catania – in funzione di giudice del riesame – confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo, con tre motivi di ricorso, i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge
i
»A.
GLYPH
penale e di inosservanza di norme processuali, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nonché la scelta della misura.
Successivamente, l’indagato ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza specificare i motivi della rinuncia.
Alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00. Al riguardo, va rilevato che l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità e, in particolare, non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 ottobre 2024.