Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi delle Conseguenze Pratiche
La decisione di impugnare un provvedimento giudiziario è un passo fondamentale nel processo penale, ma cosa accade quando, in un secondo momento, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche ed economiche ben precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare nel dettaglio questo scenario, chiarendo gli obblighi che ne derivano per il rinunciante.
La vicenda processuale: dal riesame alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Catania che, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un individuo, gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, L. 110/75 e 648 c.p. (relativi a materie di armi e ricettazione).
Contro tale decisione, l’indagato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, lo stesso ricorrente ha formalizzato, attraverso un atto trasmesso telematicamente e munito di procura speciale, la propria volontà di rinunciare all’impugnazione.
Le conseguenze della rinuncia al ricorso
A seguito della rinuncia, il procedimento davanti alla Suprema Corte si è arrestato. La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso, ma si è limitata a prendere atto della volontà della parte di non proseguire. Questo atto, tuttavia, non è privo di effetti.
La legge, infatti, stabilisce che la rinuncia all’impugnazione produce l’effetto di dichiarare il ricorso inammissibile. L’inammissibilità, a sua volta, fa scattare una serie di conseguenze economiche a carico del ricorrente, come previsto dal Codice di procedura penale.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca espressamente la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta, stabilita dall’art. 616 dello stesso codice, è duplice.
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di 500,00 euro.
Il principio sancito dall’art. 616 c.p.p.
È interessante notare come la Corte abbia richiamato un proprio precedente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016) per sottolineare un punto cruciale: l’articolo 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause che portano a una pronuncia di inammissibilità. Che si tratti di un ricorso tardivo, privo dei motivi richiesti dalla legge o, come in questo caso, di una rinuncia al ricorso, la sanzione pecuniaria è sempre applicabile. Questo principio serve a responsabilizzare chi attiva il complesso meccanismo della giustizia, sanzionando l’abuso o l’inutile avvio di un procedimento di impugnazione.
Le Conclusioni: cosa insegna questa sentenza
La sentenza analizzata ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la scelta di impugnare una decisione deve essere ponderata, poiché anche un ripensamento successivo comporta dei costi. La rinuncia al ricorso, pur essendo un diritto della parte, non la esonera dalle responsabilità economiche derivanti dall’aver avviato un procedimento giudiziario. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende rappresenta un meccanismo di equilibrio, volto a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o presentate senza un’adeguata valutazione, garantendo al contempo che le risorse della giustizia siano impiegate in modo efficiente.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In caso di rinuncia, il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che non verrà esaminato nel merito e il procedimento di impugnazione si conclude.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento di una sanzione?
Sì, la declaratoria di inammissibilità, anche se derivante da rinuncia, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al versamento di una somma, ritenuta equa, di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COGNOME DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di COGNOME, in funzione di giudice del riesame, del 30/07/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di COGNOME ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME confermando integralmente l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 3 luglio, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato per i delitti di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, I. 110/75 e 648 cod. pen. commessi in COGNOME il giorno 12 dicembre 2023.
Avverso la predetta ordinanza l’indagato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con atto del 30 ottobre 2024 trasmesso per via telematica il ricorrente, per mezzo del sopra indicato difensore munito di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte dell’indagato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2024.