Rinuncia al Ricorso: Quali Sono le Conseguenze Giuridiche e le Sanzioni?
La decisione di presentare un’impugnazione in un procedimento penale è un passo cruciale, ma cosa accade quando, in un secondo momento, si decide di fare marcia indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto previsto dal nostro ordinamento, ma le sue conseguenze non sono sempre scontate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: rinunciare all’appello non significa necessariamente evitare costi e sanzioni. Analizziamo insieme il caso per capire la logica dietro questa decisione.
Il Contesto: Mandato d’Arresto Europeo e Impugnazione
Il caso in esame riguarda un cittadino albanese, colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità del Belgio. L’uomo era sottoposto a un procedimento penale per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte di appello di Venezia aveva autorizzato la sua consegna al Belgio.
Contro questa decisione, il suo difensore aveva presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La presunta violazione del principio del ne bis in idem (il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto), sostenendo che il suo assistito fosse già stato giudicato per la stessa vicenda da un tribunale belga.
2. Una critica al mandato d’arresto, ritenuto insufficientemente dettagliato riguardo alla condotta criminale contestata.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse esaminare questi motivi, è intervenuto un colpo di scena: il ricorrente, tramite il suo avvocato, ha presentato un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Cassazione dopo la Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla rinuncia, l’esito del procedimento dinanzi alla Cassazione era, in un certo senso, segnato. La Corte, applicando l’articolo 591 del codice di procedura penale, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questo passaggio è automatico: la legge stabilisce che la rinuncia è una delle cause che impediscono al giudice di entrare nel merito della questione.
La parte più interessante della sentenza, però, riguarda le conseguenze di tale declaratoria. La Corte non si è limitata a chiudere il caso, ma ha anche condannato il ricorrente a pagare:
* Le spese processuali.
* Una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la condanna al pagamento delle spese e della sanzione sulla base dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato a tali pagamenti. Il punto cruciale, sottolineato dai giudici, è che la norma non fa distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità. Che il ricorso sia inammissibile per un vizio di forma, perché manifestamente infondato o, come in questo caso, per rinuncia al ricorso, le conseguenze economiche sono le medesime.
I giudici hanno specificato che un’eccezione potrebbe sussistere solo se la rinuncia fosse stata determinata da una “sopravvenuta carenza d’interesse per causa non imputabile al ricorrente”. In altre parole, se l’imputato avesse rinunciato perché, ad esempio, nel frattempo le autorità belghe avevano ritirato il mandato d’arresto, la situazione sarebbe stata diversa. Nel caso di specie, però, non vi era alcun elemento che suggerisse una simile circostanza. Di conseguenza, la rinuncia è stata considerata una scelta volontaria e strategica della difesa, che non esime dalle responsabilità economiche previste dalla legge per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di impugnazione è un’attività seria che comporta responsabilità. La rinuncia al ricorso, sebbene sia un diritto della parte, non cancella il fatto che il sistema giudiziario è stato messo in moto. Pertanto, salvo casi eccezionali in cui la rinuncia è necessitata da eventi esterni e non controllabili, chi rinuncia a un’impugnazione deve farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. È una lezione importante per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento legale: ogni scelta processuale ha delle conseguenze precise, anche quella di fare un passo indietro.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso già presentato in Cassazione?
La rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina i motivi dell’impugnazione e la decisione impugnata diventa definitiva.
Rinunciare al ricorso esonera dal pagamento delle spese processuali?
No. Secondo la sentenza, la rinuncia è una causa di inammissibilità che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a meno che la rinuncia non sia dovuta a una causa non imputabile al ricorrente stesso.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una sanzione pecuniaria?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede, in caso di inammissibilità, non solo la condanna alle spese ma anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La legge non distingue tra le varie cause di inammissibilità, quindi anche la rinuncia volontaria rientra in questa previsione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (alias NOME), nato a Polican (Albania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 29/04/2024 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, il cittadino albanese NOME COGNOME (alias NOME) impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 aprile sco che ne ha disposto la consegna al Regno del Belgio, in esecuzione di mandat d’arresto europeo emesso il 19 febbraio precedente dal Giudice istruttore Tribunale di prima istanza di Nemour, in quello Stato, dinanzi al quale il ricor è attualmente sottoposto a procedimento penale per il reato di partecipazion un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il ricorso consta di due motivi:
violazione dell’art. 18, lett. b), legge n. 69 del 2005, trattandosi di fatto per il quale il consegnando è stato già giudicato con sentenza definitiva dal Trib di Bruxelles del 9 aprile scorso;
II) violazione dell’art. 6, legge n. 69, cit., per insufficiente specificazio condotta delittuosa sottesa al mandato.
Nelle more della presente udienza, il ricorrente, per il tramite del difensore e procuratore speciale, ha trasmesso in cancelleria atto di rinun ricorso.
A norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la ri all’impugnazione ne determina l’inammissibilità.
A mente dell’art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibili ricorso, ancorché per rinuncia all’impugnazione, comporta la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniar favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse ca danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desume che la rinuncia del NOME sia stata determinata da sopravvenuta care d’interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 2869 06/06/2016, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, le n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.