Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3682 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 3682  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cessaniti il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2023 nei suo confronti dal Tribunale della libertà di Catanzaro letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO generale NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; NOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere limitatamente ai reati ex artt. 81, comma 2, 110, cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capi 82 e 89), artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 23 legge 1975 n. 110 (capo 84 , artt. 81, comma 2, 110 e 648 cod. pen. (capi 91 e 92) delle imputazioni provvisorie. Invece, l’ha annullata relativamente al capo 143.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente alle esigenze cautelari rappresentando che per i reati per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza è stat esclusa l’aggravante della agevolazione mafiosa e che si tratta di fatti non posteriori al 23/07/2019, sicché manca l’attualità e la concretezza del rischio di reiterazione del reato. Inoltre, si osserva che soltanto con generiche formule è stata giustificata l’applicazione della misura cautelare più restrittiva.
Con dichiarazione del suo difensore, avvocato NOME COGNOME, munito di procura speciale, COGNOME ha rinunciato al ricorso per cassazione per una «sopravvenuta carenza di interesse» che non viene collegata a un accoglimento delle sue richieste nel procedimento di merito.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all’impugnazione, a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro, perché l’art. 616 cod. proc. pen. non fa distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606 comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, COGNOME, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 263921). 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023