Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25011 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sedfi NOME COGNOMErinunciante) nato in MAROCCO il 23/03/1967 avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Napoli
Udita la relazione del consigliere relatore NOME COGNOME Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 3) e al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 (capo 16).
Contro l’ordinanza, l’ indagato, a mezzo del GLYPH difensore, ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla utilizzabilità dei risultati captativi, nonostante la mancata trasmissione al tribunale del riesame delle richieste e dei decreti di intercettazione, nonché dei verbali di inizio e fine delle operazioni.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 3).
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 16).
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alle proporzionalità della misura della custodia in carcere.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore munito di procura speciale ha fatto pervenire rinuncia al ricorso.
Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.