Rinuncia al Ricorso: Conseguenze Automatiche di Inammissibilità e Sanzioni
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, produce effetti giuridici ben precisi e inderogabili. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano da tale decisione, confermando come la scelta di abbandonare un’impugnazione comporti automaticamente la sua inammissibilità e l’addebito di spese e sanzioni a carico del rinunciante.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. L’imputato era stato condannato per un reato concernente gli stupefacenti, qualificato come di lieve entità secondo l’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza. Tuttavia, in un momento successivo, lo stesso ricorrente ha compiuto un passo decisivo: ha depositato una formale e tempestiva dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Dichiarazione di Inammissibilità della Corte
Di fronte a questa manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La legge processuale penale, in particolare l’articolo 591, stabilisce le cause di inammissibilità dell’impugnazione, e la rinuncia è una di queste. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni che erano state sollevate in origine.
Questo passaggio è fondamentale: la rinuncia blocca sul nascere qualsiasi valutazione di fondatezza dei motivi di appello, cristallizzando la decisione del giudice precedente.
Le Motivazioni: Le Conseguenze Economiche della Rinuncia al Ricorso
Le motivazioni della Corte si concentrano sulle conseguenze legali che scaturiscono dalla dichiarazione di inammissibilità. L’articolo 616 del codice di procedura penale è inequivocabile: la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre a ciò, la stessa norma prevede il versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto di non ravvisare alcuna ragione per esonerare il ricorrente da tale pagamento, quantificando la sanzione in € 500,00. La decisione sottolinea come la rinuncia al ricorso, pur essendo un diritto della parte, non la esoneri dalle responsabilità economiche che la legge collega all’esito processuale negativo dell’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: ogni atto ha delle conseguenze. La scelta di rinunciare a un’impugnazione è definitiva e comporta l’immediata chiusura del procedimento di gravame. L’implicazione pratica più rilevante è che il ricorrente deve essere pienamente consapevole che, insieme alla rinuncia, accetta anche l’onere delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione, pertanto, deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, valutando non solo le probabilità di successo del ricorso, ma anche i costi certi di un suo abbandono.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso dopo aver impugnato una sentenza?
La rinuncia, se valida e tempestiva, determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e la causa si conclude in quella fase.
La rinuncia al ricorso comporta sempre dei costi per chi la presenta?
Sì, secondo quanto stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (che è la conseguenza della rinuncia) comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, a meno che non emergano specifiche ragioni di esonero.
Per quale tipo di reato era stato condannato il ricorrente nel caso di specie?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che riguarda la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti qualificati come fatti di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/08/1988
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73 D V comma, DPR 309/1990.
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinunci
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 cod proc pen.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende.