Rinuncia al ricorso: quando l’impugnazione si ferma in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale decisivo che pone fine alla contesa giudiziaria. Sebbene possa sembrare un semplice passo indietro, le sue conseguenze sono definitive e comportano precise responsabilità per chi lo compie. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come questo istituto funzioni e quali siano i suoi effetti, soprattutto in termini di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di bancarotta semplice documentale, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse discutere il caso, accadeva un fatto nuovo e determinante: il difensore, in qualità di procuratore speciale, depositava un atto di formale rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
Di fronte a tale atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. L’ordinanza emessa è lapidaria: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito dei motivi per cui l’appello era stato inizialmente presentato, né considera la precedente valutazione di tardività. La rinuncia assorbe e supera ogni altra questione procedurale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base di questa decisione sono strettamente procedurali e si fondano sulla natura stessa dell’atto di rinuncia. La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, validamente depositata dal difensore munito di procura speciale, è un atto dispositivo che estingue il diritto all’impugnazione. Una volta manifestata questa volontà, il giudice non ha più il potere di esaminare la fondatezza dei motivi del ricorso.
La decisione diventa, quindi, un automatismo processuale. L’inammissibilità è la conseguenza diretta e inevitabile della rinuncia. Di conseguenza, scatta l’obbligo per la parte che ha rinunciato di farsi carico delle spese del procedimento che ha attivato e poi abbandonato. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza la dovuta ponderazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la rinuncia al ricorso è una scelta strategica con effetti irreversibili. Chi la compie deve essere consapevole che sta mettendo la parola fine alla controversia, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Questo atto preclude qualsiasi ulteriore esame del caso. Inoltre, la rinuncia non è priva di costi: comporta l’addebito delle spese processuali e di una sanzione economica. È quindi una decisione che deve essere attentamente valutata con il proprio legale, soppesando i possibili esiti del giudizio rispetto alla certezza dei costi e alla finalità della condanna che la rinuncia comporta.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il procedimento si conclude, la sentenza impugnata diventa definitiva e non è più possibile contestarla.
Chi paga le spese se si rinuncia al ricorso?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la parte che rinuncia al ricorso (il ricorrente) è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende.
La Corte esamina il caso nel merito dopo una rinuncia?
No. La rinuncia è un atto che impedisce alla Corte di esaminare i motivi del ricorso. L’esito è una decisione puramente processuale di inammissibilità, senza alcuna valutazione sulla fondatezza delle questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47616 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DURASTANTI NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale dichiarando l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione;
Considerato che, in data 17 ottobre 2023, è stata depositata dal difensore e procuratore speciale del ricorrente la rinuncia al ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023