Rinuncia al ricorso: quando l’appello diventa inammissibile
La presentazione di un ricorso per cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma cosa accade quando la parte ricorrente decide di fare un passo indietro? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia al ricorso, anche quando questa è dettata da una legittima cessazione dell’interesse a proseguire. Vediamo come la scelta di ritirare un’impugnazione può portare a conseguenze economiche inaspettate.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva confermato una misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un individuo. L’indagato era accusato di un grave reato: concorso in estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso.
Contro questa decisione, i difensori dell’indagato avevano proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Un’erronea qualificazione giuridica dei fatti e vizi di motivazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2. Vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, la difesa ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, motivandola con una sopravvenuta carenza di interesse, poiché la misura cautelare era nel frattempo venuta meno.
La Rinuncia al Ricorso e le Conseguenze Procedurali
Il cuore della questione non risiede più nel merito delle accuse, ma nella conseguenza procedurale della rinuncia. La difesa, agendo per conto del proprio assistito, ha formalizzato il ritiro del ricorso, ritenendo che, una volta cessata la misura restrittiva, non vi fosse più un interesse concreto a ottenere una decisione dalla Corte Suprema su quel punto specifico.
Questo atto, apparentemente logico, ha innescato una precisa reazione processuale da parte della Corte, che ha dovuto valutare l’impatto della rinuncia sulla sorte del ricorso stesso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su chiare disposizioni del codice di procedura penale. In particolare, l’articolo 591, comma 1, lettera D), prevede che l’inammissibilità possa derivare da una rinuncia all’impugnazione.
Il punto cruciale della sentenza, però, riguarda le conseguenze economiche di tale inammissibilità. La Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
I giudici hanno sottolineato che la legge non fa distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità. Che essa derivi da vizi formali o da una rinuncia al ricorso, le conseguenze sono le medesime. Citando una precedente sentenza (Sez. 2, n. 45850 del 2023), la Corte ha ribadito che la condanna alle spese e alla sanzione è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a prescindere dal fatto che la carenza di interesse sia o meno imputabile al ricorrente.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione offre un importante insegnamento pratico: la rinuncia al ricorso, pur essendo un diritto della parte, non è un atto privo di conseguenze. Anche se motivata da circostanze favorevoli come la cessazione di una misura cautelare, essa conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa, a sua volta, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, fissata nel caso di specie in 500 euro. Per gli avvocati e i loro assistiti, è fondamentale valutare attentamente non solo i motivi del ricorso, ma anche le implicazioni procedurali ed economiche di un’eventuale rinuncia.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte.
Chi rinuncia al ricorso deve comunque pagare le spese processuali?
Sì. La sentenza stabilisce che alla dichiarazione di inammissibilità per rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
La cessazione della misura cautelare giustifica una rinuncia senza conseguenze economiche?
No. Anche se la rinuncia è motivata da una legittima carenza di interesse (come la fine della misura cautelare), le conseguenze procedurali, inclusa la condanna alle spese e alla sanzione, rimangono invariate come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 435 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 435 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l ‘inammissibilità del ricorso per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata , il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME siccome gravemente indiziato del delitto di cui alo capo 68 (concorso in estorsione continuata aggravata anche dal metodo mafioso).
Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione in relazione al delitto contestato quanto al profilo della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .1. cod. pen.
Successivamente, per il tramite della Difesa ricorrente, è stata trasmessa dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi
interesse a ricorrere determina dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen..
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.. Sez. 2 n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv. 285462 -02). Nel caso di specie, nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, non risulta specificato se la carenza di interesse sopravvenuta sia imputabile o meno al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME