Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 255 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 255 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/08/2025 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per rinuncia ad esso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del 16 luglio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso, commesso il 3 maggio 2025 ai danni di NOME NOME.
In particolato, il Tribunale, dichiarata inammissibile perché tardiva l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo dell’indagato, ha respinto l’istanza di riesame presentata
nell’interesse di COGNOME avendo ritenuto persistenti e gravi le esigenze cautelari, segnatamente il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato, e inadeguata ogni misura meno afflittiva.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna chiedendone l’annullamento sulla base di sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo ha denunciato la falsa e/o erronea applicazione degli artt. 178 lett. c), 180, 182 e 292, comma 3bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 291, comma 1quater cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare per omesso espletamento dell’interrogatorio preventivo dell’indagato.
È dedotto, al riguardo, che il Tribunale, affermando che l’eccezione predetta si sarebbe dovuta proporre a pena di decadenza nell’atto introduttivo del giudizio di riesame, avrebbe disatteso la regola evincibile dall’art. 309, comma 6, cod. proc. pen., i motivi di riesame possono essere proposti sino all’udienza nonché con l’orientamento interpretativo secondo cui l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ” ex officio ” anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo è sono denunciati il vizio di violazione dell’art. 292, comma 3bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 291, comma 1quater e 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto infondata nel merito l’eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo, sul presupposto della sussistenza del pericolo di fuga dell’indagato, nonché il vizio di motivazione apparente o manifestamente contraddittoria rispetto agli atti del procedimento.
È dedotto che l’ordinanza impugnata in punto di sussistenza del pericolo di fuga sarebbe corredata da una motivazione non conforme ai criteri elaborati da questa Corte per il relativo apprezzamento. Infatti, gli elementi valorizzati per desumerne l’esistenza (ossia, l’uso da parte di NOME COGNOME di camper di grandi dimensioni e di motocicli con targhe contraffatte; la sua capacità di spostarsi agevolmente sul territorio nazionale; il suo repentino allontanamento dal luogo del delitto) non sarebbero, di per sé, indicativi di una volontà di sottrarsi all’esecuzione
della misura cautelare, ma semmai sarebbero espressivi unicamente delle modalità organizzative del reato e, quindi, del pericolo di reiterazione criminosa. Né l’argomento del ‘nomadismo criminale’ sarebbe dimostrativo di allontanamento irreversibile dell’indagato, in quanto spostarsi per commettere reati non equivarrebbe a predisporre una fuga dal processo o dalle misure cautelari.
Vi sarebbe stato, poi, un travisamento per omissione di circostanze atte ad escludere l’assenza in COGNOME della volontà di sottrarsi alla giustizia: egli, infatti, poche ore dopo il furto, era stato fermato dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE senza porre in essere alcun tentativo di fuga o di sviamento delle indagini, fornendo le proprie generalità e i propri documenti originali e, inoltre, era risultato che egli vivesse stabilmente in Moncalieri, luogo dal quale, in occasione della sottoposizione a precedenti misure cautelari, non si era mai allontanato.
Con il quinto e il sesto motivo ha denunciato la falsa e/o erronea applicazione degli artt. 275, commi 3 e 3bis , e 275bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 284 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari, anche se accompagnati dal braccialetto elettronico.
È dedotto a sostegno che l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad affermare, in maniera generica e stereotipata, che la misura degli arresti domiciliari non stata sarebbe idonea a infrenare le ravvisate esigenze cautelari in ragione della presunta incapacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni, richiamando il carattere saltuario dei controlli da parte della polizia giudiziaria. Tale motivazione non si sarebbe confrontata né con le allegazioni e deduzioni difensive atte a dimostrare come sussistessero i presupposti per l’invocata sostituzione (la disponibilità da parte di COGNOME di un’abitazione idonea, coincidente con la sua residenza anagrafica e già utilizzata in passato per la custodia domiciliare; il pregresso rispetto delle prescrizioni afferenti agli arresti domiciliari; la disponibilità del ricorrente all’applicazione del braccialetto elettronico) né con le indicazioni direttive di questa Corte che impongono al giudice di merito di motivare in modo puntuale sull’inidoneità del presidio elettronico.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha concluso per iscritto in data 22 ottobre 2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con dichiarazioni rese in data 24 novembre 2025 da NOME COGNOME all’Ufficio matricola della Casa circondariale e di reclusione di Rimini nonché dai suoi difensori con memoria trasmessa in Cancelleria tramite EMAIL in data 25
novembre 2025, si è rinunciato al ricorso per cassazione proposto nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale, rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen. Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata per effetto di dichiarazione sottoscritta dallo stesso ricorrente NOME COGNOME, confermata con dichiarazione sottoscritta dai suoi difensori di fiducia.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell’istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME