Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41001 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41001 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 06/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa, sostituita la pena detentiva con la detenzione domiciliare, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2 e 4 legge n. 895/1967, commessi in data 22 febbraio 2025, detenendo e portando sul proprio veicolo un’arma da guerra di provenienza furtiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge, per l’inosservanza dell’art. 133 cod. pen., non avendo il giudice motivato le ragioni del rilevante scostamento dai minimi edittali e la quantificazione della pena-base in misura illogica rispetto alla fattispecie delittuosa contestata.
In data 05 novembre 2025, però, il ricorrente ha inviato, per mezzo del suo difensore munito di procura speciale, una dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza indicare le ragioni di tale decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso può essere trattato nelle forme ‘ de plano ‘, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., e deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all’impugnazione, mentre non può affermarsi una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, dal momento che si ignorano del tutto le ragioni della sua decisione, non avendola egli motivata, e non potendosi esaminare il ricorso neppure per valutare l’eventuale insussistenza dell’interesse del ricorrente al suo esame.
La rinuncia all’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00, in applicazione del principio stabilito da questa Corte secondo cui «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME