Rinuncia al Ricorso: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui la parte che ha impugnato una decisione giudiziaria manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio di appello. Questa scelta, apparentemente semplice, comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare nel dettaglio gli effetti di tale atto, confermando un principio consolidato della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani. L’imputato, non soddisfatto della decisione di primo grado, aveva deciso di avvalersi del suo diritto di impugnazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva alla presentazione del ricorso, lo stesso ricorrente ha compiuto un passo indietro, manifestando formalmente la sua volontà di rinunciare all’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, presa visione degli atti e della sentenza impugnata, ha rilevato l’avvenuta rinuncia da parte del ricorrente. Di fronte a questa manifestazione di volontà, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. L’organo giudicante ha quindi emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è diretta e lineare. La rinuncia è un atto dispositivo dell’interessato che estingue il diritto di impugnazione. Quando una parte rinuncia al proprio ricorso, il giudice non ha più il potere di esaminare il merito della questione. L’atto di impugnazione viene, di fatto, privato di ogni effetto. La conseguenza processuale automatica e obbligata è la dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha inoltre applicato le sanzioni previste in questi casi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare ricorsi presentati in modo avventato e successivamente abbandonati, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto irrevocabile che pone fine al giudizio di impugnazione. Le implicazioni pratiche sono significative: la sentenza originariamente impugnata diventa definitiva e inappellabile. Inoltre, la rinuncia non è priva di costi; la legge prevede una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria per il rinunciante. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare una sentenza, poiché un ripensamento successivo comporta non solo la chiusura del caso ma anche conseguenze economiche dirette.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento di spese?
Sì, secondo quanto stabilito dall’ordinanza in esame, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte condanna a una sanzione pecuniaria in caso di rinuncia?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si applica anche in caso di rinuncia, per sanzionare l’inutile attivazione della macchina giudiziaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1172 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1172 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
R.G. n. 22312/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata;
Rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.