Rinuncia al Ricorso: Analisi di una Recente Sentenza della Cassazione
La presentazione di un’impugnazione è un momento cruciale nel processo penale, ma altrettanto decisivo è l’atto di rinuncia al ricorso. Questo atto, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, produce effetti giuridici precisi e non privi di conseguenze economiche per chi lo compie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illustra chiaramente come il sistema processuale gestisce tale evenienza, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e applicando le sanzioni previste dalla legge. Analizziamo insieme questo caso per capire le dinamiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Iniziale per Affidamento in Prova
Il caso ha origine dalla decisione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano di non procedere su alcune istanze di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) presentate da un condannato. La ragione del ‘non luogo a provvedere’ era che il soggetto aveva già ottenuto, per la stessa condanna, l’affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Contro questa decisione, il condannato aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’affidamento ottenuto a Genova fosse di tipo ‘terapeutico’ (più gravoso) e che quindi persistesse il suo interesse a ottenere un affidamento ‘ordinario’ (meno restrittivo). Il ricorso lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione.
L’Atto di Rinuncia al Ricorso e le Sue Conseguenze Giuridiche
Il colpo di scena processuale si è verificato prima della decisione della Suprema Corte: il ricorrente, tramite il suo difensore munito di procura speciale, ha trasmesso un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato completamente la natura del procedimento.
La rinuncia all’impugnazione, disciplinata dal codice di procedura penale, è un atto unilaterale con cui la parte che ha proposto il gravame dichiara di non avere più interesse alla sua prosecuzione. Una volta formalizzata, essa estingue il rapporto processuale relativo all’impugnazione, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Suprema Corte: L’Inammissibilità come Unica Via
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione di rinuncia, ha agito di conseguenza. Le motivazioni della sua decisione sono lineari e basate su una precisa norma procedurale. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione costituisce una causa di inammissibilità del ricorso.
Questo significa che i giudici non hanno esaminato le argomentazioni originali del ricorrente relative alla differenza tra affidamento terapeutico e ordinario. L’atto di rinuncia ha ‘assorbito’ ogni altra questione, rendendo superfluo e impossibile qualsiasi giudizio sul merito della vicenda. La Corte si è limitata a prendere atto della volontà del ricorrente di porre fine al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Spese Processuali e Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità non è un atto neutro. La legge, infatti, prevede conseguenze economiche per chi impegna il sistema giudiziario con un ricorso che poi si rivela inammissibile. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha ritenuto equa una somma di cinquecento euro.
La sentenza sottolinea un punto importante, richiamando una precedente pronuncia (Cass. n. 28691/2016): l’art. 616 c.p.p. non fa distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità. Che il ricorso sia inammissibile per un vizio formale, per manifesta infondatezza o, come in questo caso, per rinuncia al ricorso, la sanzione pecuniaria si applica comunque. Questa decisione ribadisce che la rinuncia è una scelta che conclude il procedimento, ma non esonera il ricorrente dalle conseguenze economiche previste per aver avviato un’impugnazione poi non portata a termine.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito, ponendo di fatto fine al procedimento di impugnazione.
La rinuncia al ricorso comporta delle spese?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità derivante dalla rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta equa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende anche in caso di rinuncia?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede tale sanzione per tutte le cause di inammissibilità, senza distinguere tra di esse. La rinuncia è legalmente considerata una causa di inammissibilità e quindi attiva automaticamente questa conseguenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano del 20/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore iFu generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare avanzate da AVV_NOTAIO rispetto alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Milano con sentenza pronunciata il giorno 25 gennaio 2019, avendo egli già ottenuto – per la medesima condanna l’affidamento in prova concessogli dal Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza del 24 maggio 2023.
Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazion mancante ed illogica; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva concesso l’affidamento terapeutico e che, quindi, permaneva il suo interesse all’affidamento ordinario essendo lo stesso meno gravoso rispetto a quello ex art. 94 d.P.R. 309/90.
Con atto del 28 ottobre 2024 trasmesso per via telematica il ricorrente, per mezzo del sopra indicato difensore munito di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del condannato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2024.