Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37894 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art 310 cod. proc. pen., ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti di NOME COGNOME, imputato per il delitto di detenzione di stupefacenti, con il quale era stata rigettata la richiesta di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora a Napoli nonostante la sua violazione e applicato l’obbligo di dimora nel comune di Castellammare di Stabia con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria due volte al giorno.
in
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando tre motivi concernenti le sole esigenze cautelari.
2.1. Con il primo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione per inammissibilità dell’atto di appello del Pubblico ministero privo delle ragioni specifiche su cui fondava la critica della decisione impugnata e non rispettoso delle norme che regolano le impugnazioni.
2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione non avendo il provvedimento impugnato indicato le circostanze oggettive tali da comprovare la sussistenza di una concreta occasione che rendesse prossima la reiterazione del reato nei termini indicati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rispetto dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità dell misure applicate anche in considerazione dell’essere COGNOME padre di sette figli e bastando il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Con nota del 13 ottobre 2025, trasmessa via PEC, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.Nelle more della trattazione, infatti, è pervenuta rinuncia al ricorso non sorretta da alcuna motivazione, ne consegue che, con la declaratoria di inammissibilità, il proponente è tenuto a sostenere le spese del procedimento oltreché al versamento della somma indicata in dispositivo a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende in quanto sussiste la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. Cod.
proc. pen.
Così deciso il 14 ottobre 2025
La Consigliera estensora
Il Pre idente