Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Guida alle Conseguenze Giuridiche
La decisione di presentare un ricorso in ambito legale è un passo significativo, ma altrettanto importante è comprendere le implicazioni di una successiva rinuncia al ricorso. Questo atto, apparentemente semplice, comporta conseguenze procedurali ed economiche ben precise, come evidenziato da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Analizziamo insieme un caso pratico per capire cosa accade quando un ricorrente decide di fare un passo indietro.
I Fatti alla Base della Sentenza
Il caso in esame ha origine da un ricorso straordinario per errore di fatto, presentato ai sensi dell’art. 625 bis del codice di procedura penale. L’imputato, dopo aver visto rigettato un precedente ricorso, aveva deciso di impugnare nuovamente la decisione della Suprema Corte. Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione di questo nuovo gravame, lo stesso imputato, per il tramite del suo difensore, ha depositato una rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, come previsto dall’art. 589, comma 2, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte
Di fronte a questa dichiarazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Il percorso giuridico, in questi casi, è tracciato in modo netto dalla normativa processuale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Sentenza sulla Rinuncia al Ricorso
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e si fondano su una precisa applicazione delle norme procedurali. La legge stabilisce che la rinuncia a un’impugnazione, se presentata nelle forme previste, produce l’effetto automatico dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Questo si traduce, tecnicamente, in una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
La Corte non entra nel merito dei motivi originari del ricorso, poiché l’atto di rinuncia preclude qualsiasi valutazione di fondo. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è una valutazione sulla colpevolezza del ricorrente, ma una conseguenza diretta e obbligatoria prevista dall’art. 616 c.p.p. per tutti i casi in cui un ricorso viene dichiarato inammissibile, inclusa l’ipotesi di rinuncia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto giuridico serio con effetti definitivi e onerosi. Chi decide di impugnare una decisione deve essere consapevole che un eventuale ripensamento non è a costo zero. La rinuncia blocca il procedimento e impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione, ma attiva contestualmente l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni passo del percorso giudiziario, compresa la decisione di desistere da un’azione legale già intrapresa.
Cosa succede se, dopo aver presentato un ricorso, si decide di ritirarlo?
Se viene presentata una formale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esaminerà le ragioni del ricorso, ma si limiterà a chiudere il procedimento.
La rinuncia al ricorso ha conseguenze economiche?
Sì. La declaratoria di inammissibilità derivante dalla rinuncia comporta, secondo la legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 500,00 euro.
Perché la Corte condanna al pagamento di una somma anche in caso di rinuncia volontaria?
La condanna non è una punizione per la rinuncia in sé, ma una conseguenza procedurale automatica prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale per tutti i casi di inammissibilità del ricorso. Tale norma mira a sanzionare l’aver attivato inutilmente il sistema giudiziario, indipendentemente dal motivo specifico dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Viterbo; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che h chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, sezione quarta, pronunziandosi tra gli altri nei confronti di COGNOME NOMENOME rigettava il r proposto da quest’ultimo, condannandolo altresì al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, propone ricorso straordinario deducendo un unico motivo di impugnazione.
Rappresenta l’intervenuto errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis cod. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell’interesse del Cappo riferimento all’art. 99 cod. pen. oggetto del terzo motivo di ricorso prese dall’AVV_NOTAIO.
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte ritual dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod proc. pen., nell’interesse del COGNOME.
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato perta inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., di sostenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 19.03.2024.