Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cesenatico il 29/7/1960
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Venezia del 15/5/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 15.5.2024, la Corte d’Appello di Venezia ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di COGNOME NOME – condannato per il reato di bancarotta fraudolenta con sentenza della Cort d’Appello di Venezia del 26.6.2016 (irrevocabile il 17.12.2019) – di rimozione d giudicato per l’intervenuta prescrizione del reato già in fase di cognizione effetto della esclusione della recidiva.
La Corte territoriale ha rigettato l’istanza, sulla base del rilievo che le di estinzione del reato possono essere dichiarate in sede esecutiva solo se oper dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con cui deduce l’erronea applicazione degli artt. 673 cod. proc. pen. e 30, comma, 4 L. 87/53, in relazione agli artt. cod. proc. pen., 216 I. fall., 157 e 161 cod. pen., 178, comma 1, lett. c) in rel agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7, e 175 cod. proc. pen.
Espone che, dopo la sentenza irrevocabile, è intervenuta la sentenza n. 22 del 5.12.2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegitt costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 216 legge fallim. nella parte relativa durata delle pene accessorie. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che caso di declaratoria di incostituzionalità, anche parziale, il giudice dell’esec possa intervenire anche in ordine alla sussistenza delle cause estintive del r che il giudice della cognizione avrebbe dovuto dichiarare.
Nella sentenza di cognizione a carico di COGNOME il giudice ha ritenuto di n dover apportare alcun aumento di pena per la recidiva, “atteso il tempo orma trascorso dai fatti che priva di attualità la considerazione di una maggior capa criminale dei responsabili rispetto alle pregresse condanne”. Di conseguenza, l recidiva non poteva rilevare ai fini del calcolo dei termini di cui agli artt. 1 cod. pen. e, pertanto, si era verificata la prescrizione: la sentenza dichiarat fallimento è del 22.11.2003 e il termine massimo di prescrizione è pari a dodi anni e sei mesi, che dunque scadevano il 29.5.2016, prima della sentenza d appello del 26.9.2016.
Con requisitoria scritta trasmessa il 30.9.2024, il Sostituto Procurat generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
Infatti, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha pervenire in data 31.8.2014 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazion proposta con ricorso per cassazione in data 27.5.2024.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che “la rinuncia al ricors per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestati dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto del
dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266821 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 25.10.2024