Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMERINUNCIANTE) nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere limitatamente al capo 1 dell’imputazione (art. 74 d.P.R. 309/90).
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attualità delle esigenze cautelari.
Deduce la carenza motivazionale della misura sul punto relativo all’analisi soggettiva ed individuale in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in assenza di vaglio soggettivo ed individualizzato nei confronti del prevenuto, nonostante il suo arresto avvenuto il 4.11.2020, data dalla quale il medesimo non risulta aver avuto alcun contatto con il sodalizio criminoso oggetto di indagine.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al criterio di scelta della misura adottata.
Deduce che l’ordinanza impugnata non fa alcun richiamo al distacco dell’indagato dal contesto delinquenziale, omettendo di considerare il cosiddetto “tempo silente”, che avrebbe dovuto essere valutato anche in relazione alla scelta della misura. L’affermazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari risulta meramente apodittica, tenuto conto dell’assenza di contatti fra il COGNOME e gli altri indagati negli ultimi tre anni.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, trasmesso dall’ AVV_NOTAIO, difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, per ragioni che non sono state specificate nell’atto stesso.
Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: Corte Cost. n. 186/2000) al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritie congruo determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consig e estensore
Il Presidente