Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte decide di abbandonare l’impugnazione presentata. Questa scelta, apparentemente semplice, comporta conseguenze giuridiche immediate e definitive, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo insieme il caso per comprendere la portata di tale decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di minacce, emessa dal Giudice di pace nei confronti di un imputato. Non accettando la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava appello. Tuttavia, il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, qualificava diversamente l’atto, convertendolo in un ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.
L’Atto Decisivo: La Rinuncia al Ricorso
Successivamente alla presentazione del ricorso, accadeva un fatto nuovo e determinante. Il difensore depositava un formale atto di rinuncia al ricorso presso la cancelleria del Tribunale. È fondamentale notare che tale atto era stato sottoscritto non solo dal legale, ma anche personalmente dall’imputato, conferendo così piena e inequivocabile validità alla volontà di abbandonare l’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Investita della questione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa senza formalità di procedura, applicando una norma specifica del codice di procedura penale (art. 610, comma 5-bis) che consente una risoluzione rapida in casi di manifesta inammissibilità. La Corte ha stabilito che la rinuncia, validamente presentata, ha determinato l’immediata estinzione del rapporto processuale, con tutte le conseguenze del caso.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato principio di diritto, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (la massima espressione della giurisprudenza di legittimità). Secondo tale orientamento, la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente proposta, costituisce l’esercizio di un “diritto potestativo”.
Questo significa che la parte che rinuncia ha il potere di produrre un effetto giuridico (l’estinzione del processo) in modo unilaterale, e la controparte (in questo caso, lo Stato) non può fare altro che prenderne atto. L’effetto è immediato: nel momento stesso in cui la rinuncia viene depositata, il processo di impugnazione si estingue. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva, passando “in giudicato”.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Rinuncia
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta due conseguenze economiche significative per il ricorrente che ha rinunciato:
1.  Condanna alle spese processuali: Il rinunciante è tenuto a pagare tutte le spese sostenute dallo Stato per la fase del giudizio di cassazione.
2.  Pagamento di una sanzione pecuniaria: La Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma, determinata in 500 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale: la rinuncia al ricorso è una scelta processuale seria e irrevocabile. Una volta formalizzata, non solo preclude qualsiasi ulteriore esame del merito della sentenza, ma cristallizza la condanna e comporta oneri economici aggiuntivi. È pertanto una decisione che deve essere ponderata attentamente con il proprio legale, valutandone tutte le implicazioni.
 
Cosa succede quando si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia validamente presentata determina l’immediata estinzione del rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e la sentenza impugnata diventa definitiva (passa in giudicato).
Perché la rinuncia è considerata un ‘diritto potestativo’?
È considerata tale perché il suo esercizio produce un effetto giuridico immediato (l’estinzione del processo) che le altre parti del processo non possono impedire, ma solo subire. La volontà del rinunciante è sufficiente a chiudere la fase di impugnazione.
Oltre a rendere la sentenza definitiva, quali sono le altre conseguenze della rinuncia al ricorso?
Chi rinuncia al ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 500 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 7742  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERUCCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 del GIUDICE DI PACE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il Giudice di pace di Rimini emetteva sentenza in data 28 aprile 2023 di condanna di NOME COGNOME per il delitto di minacce.
L’imputato, a mezzo del difensore, presentava appello e il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini convertiva l’impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5 cpp.
 In data 12 luglio 2023 il difensore depositava atto di rinuncia all’impugnazione, sottoscritto anche personalmente dall’imputato, presso il Tribunale di Rimini.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, sottoscritto dal difensore e personalmente dal ricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui
consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
 Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 01/12/2023
Il Presidente