Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TREVISO DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME COGNOME ricorrono, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di due di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale, in relazione ad una serie di reati di bancarotta contestati loro in continuazione.
I ricorrenti rappresentano due ragioni di censura.
1.1. Una prima eccezione riguarda il vizio del consenso alla definizione del procedimento nei loro confronti attraverso l’istituto del patteggiamento, desunto dalle ista presentate ex art. 444 cod. proc. pen., entrambe volte a richiedere, quanto alla pena patteggiata, la sua sostituzione con la sanzione sostitutiva della semidetenzione, ai sensi degli artt. 53 e ss. I. n. 689 del 1981. Secondo i ricorrenti, la totale mancanza riferimento a tale richiesta di sostituzione, nella motivazione della sentenza, renderebb evidente il difetto di manifestazione del consenso all’applicazione della pena, tanto pi che gli imputati sono rimasti “assenti” nel processo.
1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza di motivazione e difetto correlazione della sentenza impugnata, che non si è espressa riguardo alla richiesta di sostituzione della pena patteggiata, contenuta nelle istanze degli imputati, da ritener congiuntamente proposta insieme alle istanze di patteggiamento, anche se non reiterata nelle riformulazioni delle istanze presentate dopo poco tempo.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.
Il difensore e procuratore speciale dei due ricorrenti, nella sua qualità, ha deposit al Collegio formale rinuncia ai ricorsi datata 15.11.2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
Il Collegio rileva che, in data 15.11.2023, è stata depositata rinuncia ai ricorsi da pa del difensore di fiducia e procuratore speciale dell ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, con nota cui sono state allegate le procure speciali.
Pertanto, ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. deve essere dichiarata l’inammissibili dei ricorsi per rinuncia, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte
n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023.