Rinuncia al Ricorso: Quando e Perché Conviene Farla?
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, che consente a chi ha impugnato una sentenza di ritirare la propria contestazione prima che il giudice si pronunci. Sebbene possa sembrare una sconfitta, in alcuni casi rappresenta una scelta strategica ponderata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze dirette di tale decisione, in particolare l’inevitabile declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Una Decisione Strategica
Il caso in esame riguarda un imputato che aveva presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, in una fase successiva e prima della data fissata per l’udienza, l’imputato ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso attraverso un atto sottoscritto. Questa manifestazione di volontà ha immediatamente orientato l’esito del procedimento dinanzi alla Suprema Corte.
Le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
Il Codice di procedura penale, all’articolo 591, comma 1, lettera d), è molto chiaro: la rinuncia all’impugnazione è una delle cause di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se i motivi del ricorso erano fondati o meno. La procedura si arresta a un livello preliminare.
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia formalizzata dall’imputato in data 1 agosto 2025, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa declaratoria, però, non è priva di conseguenze economiche per il ricorrente.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un’applicazione diretta della norma. I giudici hanno rilevato che la rinuncia al ricorso era stata validamente presentata e, pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La legge prevede che alla declaratoria di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è prevista la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, i giudici hanno determinato tale somma in mille euro, specificando che l’importo è stato ‘ridotto’ proprio in considerazione della ‘sopravvenuta tempestiva rinunzia’. Questo suggerisce che una rinuncia tardiva avrebbe potuto comportare una sanzione pecuniaria più elevata.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la rinuncia al ricorso è un atto che chiude irrevocabilmente il procedimento di impugnazione. Sebbene possa essere una scelta tattica per evitare esiti peggiori, comporta sempre conseguenze economiche. La decisione analizzata sottolinea l’importanza della tempestività: rinunciare per tempo può mitigare l’importo della sanzione pecuniaria, ma non può eliminare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. Per chiunque si trovi ad affrontare un percorso di impugnazione, è cruciale valutare attentamente, con il proprio legale, i pro e i contro del proseguire, tenendo ben presenti le implicazioni procedurali ed economiche di una possibile rinuncia.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi dell’impugnazione. Il procedimento si conclude con questa declaratoria.
Chi effettua la rinuncia al ricorso deve sostenere dei costi?
Sì, la persona che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
L’importo da versare alla Cassa delle ammende è fisso?
No, l’importo viene determinato dal giudice. Nel caso specifico, la Corte ha specificato che la somma è stata ‘ridotta’ in ragione della tempestività con cui è stata presentata la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SCICLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) sottoscritta con atto dell’imputato ricorrente in data 1 agosto 2025;
ritenuto, pertanto, che alla causa di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ridotta somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così determinata in ragione della sopravvenuta tempestiva rinunzia;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.