Rinuncia al Ricorso: Cosa Succede Quando si Abbandona un Appello in Cassazione?
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che pone fine a un giudizio di impugnazione. Ma quali sono le sue conseguenze dirette? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’ordinamento gestisce questa situazione, sottolineando l’automatismo delle conseguenze che ne derivano, tra cui la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.
I Fatti del Caso: dalla Condanna alla Rinuncia
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato previsto dalla legislazione sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990). La difesa dell’imputato, non soddisfatta della decisione di secondo grado, aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge nella determinazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria della pena’).
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un evento decisivo: sia l’imputato che il suo avvocato hanno formalmente comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la loro volontà di rinunciare al ricorso proposto. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla comunicazione formale e inequivocabile di rinuncia, la Corte di Cassazione ha applicato la disciplina prevista dall’art. 591 del Codice di procedura penale. Questa norma elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e, tra queste, rientra implicitamente la rinuncia, che preclude l’esame nel merito.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. È fondamentale notare che i giudici non sono entrati nel vivo del motivo sollevato dalla difesa, ovvero la presunta violazione di legge sulla quantificazione della pena. La rinuncia, infatti, ha un effetto preclusivo: blocca il processo nello stato in cui si trova e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte evidenzia che la rinuncia al ricorso è un atto dispositivo della parte che determina l’immediata cessazione della pendenza del giudizio. La conseguenza giuridica diretta e inevitabile è la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
A questa declaratoria, la legge ricollega altre due conseguenze automatiche e obbligatorie: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a ristorare l’amministrazione della giustizia per l’attività svolta inutilmente e a sanzionare l’uso non ponderato dello strumento dell’impugnazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto serio con conseguenze precise e non eludibili. Chi decide di rinunciare deve essere consapevole che:
1. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
2. Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini i motivi.
3. Scatta automaticamente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve come monito sull’importanza di ponderare attentamente la proposizione di un ricorso e l’eventuale successiva rinuncia, essendo quest’ultima una scelta che cristallizza la situazione giuridica e comporta oneri economici certi.
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina i motivi del ricorso e la sentenza impugnata diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali?
Sì, secondo quanto stabilito dall’ordinanza e dalla legge, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (anche per rinuncia) segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Dopo la rinuncia, la Corte di Cassazione esamina comunque i motivi del ricorso?
No. La rinuncia ha un effetto preclusivo. Come chiarito nel provvedimento, la Corte non è entrata nel merito della questione sollevata (la dosimetria della pena), poiché la rinuncia impedisce qualsiasi valutazione sulla fondatezza dei motivi di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 7 luglio 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 novembre 2021 nei confronti di NOME per il reato di cui all’ar 73, comma 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Palermo in data 22 aprile 2021.
2.Avverso predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena.
Considerato che l’unico motivo è inerente alla misura del trattamento sanzionatorio:
tenuto conto che in data 24.10.2023 è pervenuta PEC da parte dell’imputato e dell’AVV_NOTAIO COGNOME di rinuncia al ricorso;
evidenziato che va dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.591 cod.proc.pe all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ritenuto congruo comminare nella misura stabilita in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro GLYPH írì favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14-12-23.