Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14006 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14006 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 388
CC – 04/03/2025
R.G.N. 42370/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 20/10/1969 a CASTELLANETA avverso l ‘ordinanza in data 18/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 18/11/2024 della Corte di appello di Firenze, che ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del dottor NOME COGNOME presidente del Collegio del Tribunale di Lucca, dinanzi al quale si stava celebrando il processo a suo carico.
In data 21/02/2025 è pervenuta una nota contenente la dichiarazione del difensore di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale a tal fine rilasciata da COGNOME
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, COGNOME, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, COGNOME, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, COGNOME e altro, Rv. 224747).
Tale rinuncia, per produrre effetti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è pervenute tempestivamente ed è stata fatta dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione dell’impugnazione cui essa si riferisce.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l’art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME