Rinuncia al Ricorso: Cosa Succede Quando si Ritira un Appello in Cassazione?
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. Ma cosa accade se, dopo aver avviato l’iter, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un atto formale con conseguenze procedurali ben precise, come illustrato da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questo articolo analizza un caso in cui la rinuncia ha portato a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un’ordinanza cautelare emessa dal GIP di un tribunale del sud Italia. L’indagato, tramite i suoi difensori, presentava un’istanza di riesame, che veniva parzialmente accolta dal Tribunale, il quale annullava il provvedimento solo per uno dei capi d’accusa, confermando nel resto la gravità indiziaria e la misura cautelare.
Contro questa decisione, l’indagato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui l’incompetenza territoriale del Tribunale, la nullità di alcuni atti di indagine e l’insussistenza di uno dei reati contestati (autoriciclaggio). Tuttavia, prima della data dell’udienza, il difensore e procuratore speciale dell’indagato formalizzava, tramite posta elettronica certificata (Pec), la rinuncia al ricorso precedentemente depositato.
La Decisione della Corte: la Rinuncia al Ricorso e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione, presa visione dell’atto di rinuncia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’indagato. La procedura, in questi casi, è netta. La ritualità dell'”atto abdicativo”, ovvero la rinuncia formale al diritto di proseguire l’impugnazione, impone al giudice di fermare il processo e di emettere una pronuncia di carattere puramente procedurale.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria non significa che i motivi del ricorso fossero infondati, ma semplicemente che, a causa della rinuncia, non potevano più essere esaminati. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è diventato definitivo nei suoi aspetti non annullati in precedenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state concise e strettamente legate alla procedura. Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la legge prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento del sistema penitenziario. La Corte ha ritenuto congruo, nel caso di specie, fissare tale somma in tremila euro.
La motivazione, quindi, non si addentra nelle complesse questioni di diritto sollevate inizialmente (competenza territoriale, nullità, etc.), poiché l’atto di rinuncia ha privato la Corte della possibilità di valutarle. L’unico compito del collegio è stato quello di prendere atto della volontà del ricorrente e applicare le conseguenze previste dalla legge per tale evenienza.
Le Conclusioni
La sentenza offre un’importante lezione pratica: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che chiude la porta a qualsiasi ulteriore discussione nel merito. Sebbene possa essere una scelta strategica ponderata, è fondamentale essere consapevoli delle sue implicazioni automatiche. La declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria sono conseguenze dirette e inevitabili, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi che avevano originariamente sostenuto l’impugnazione. Pertanto, la decisione di rinunciare deve essere sempre attentamente valutata con il proprio difensore.
Cosa succede se un imputato rinuncia al ricorso presentato in Cassazione?
La Corte di Cassazione, verificata la formalità della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi dell’impugnazione.
La rinuncia al ricorso comporta delle conseguenze economiche per chi la effettua?
Sì, la parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte non ha esaminato i motivi del ricorso originale?
Perché la rinuncia formale al ricorso è un “atto abdicativo” che preclude alla Corte la possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate, obbligandola a fermarsi a una pronuncia di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19034 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME Antonio n. a Gioia del Colle il 26/2/1983 avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 21/1/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.NOME
COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip di Taranto in data 27/12/2024, annullava il provvedimento genetico limitatamente al capo g) della rubrica provvisoria, confermandolo nel resto sia con riguardo alla gravità indiziaria che al trattamento cautelare.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato a mezzo dei difensori, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto; la nullità delle sommarie informazioni e delle ispezioni telefoniche effettuate nei confronti dei
coimputati COGNOME e COGNOME l’insussistenza del delitto di autoriciclaggio di cui al capo e); il difetto delle esigenze cautelari e la violazione dei criteri di scelta della misura.
Con atto trasmesso a mezzo Pec il 6 maggio u.s. l’Avv. NOME COGNOME, difensore e procuratore speciale dello COGNOME, ha formalizzato la rinunzia al ricorso.
Stante la ritualità dell’atto abdicativo, deve emettersi declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME