Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31327 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Gela 21/01/1970;
avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del 21/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 4 marzo 2025, con la quale era stata disposta nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio e rapina commessi in Roma il 4 ottobre 2024; in particolare, il Tribunale riteneva infondati i motivi posti alla base della richiesta di riesame presentata dall’indagato ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la misura cautelare applicata non è proporzionattted adeguata e chiedendo, pertanto, l’annullamento ‘r del provvedimento impugnato.
Con atto sottoscritto in data 13 giugno 2025 l’indagato (unitamente al difensore di fiducia) ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025.