Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28209 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (rinunciante) nato a PORTOFERRAIO il 18/10/1989 avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. L1BERTA’ di Livorno udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letto l’atto di rinuncia al ricorso, munito di procura speciale, depositato dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha disposto la GLYPH motivazione semplificata del provvedimento.
Con sentenza della Sez. 3, n. 5541 del 16 gennaio 2025, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ha annullato con rinvio, per nuovo giudizio, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno, che aveva accolto l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati relativi a cantieri ed immobili di proprietà della
RAGIONE_SOCIALE e concessi in locazione alla società degli appellanti, nel quadro di ipotesi di reato inerenti ad abusi edilizi.
3.
Il Tribunale di Livorno-Sezione per il riesame delle misure reali, con ordinanza del 24 marzo 2025, ha rigettato l’appello proposto da NOME
e COGNOME NOME Avverso tale decisione, mediante i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un articolato motivo,
relativo alla violazione di legge, con riferimento alla affermata violazione del principio della prevalenza della legge speciale su quella generale, nella
interpretazione degli strumenti edilizi applicati nel caso di specie.
4.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
5.
In data 27 giugno 2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale allo scopo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso presentato nell’interesse
del predetto e depositato in data 04.04.2025. A tal fine ha rappresentato che, in ragione delle prolungate tempistiche del procedimento penale, il signor COGNOME ha dovuto prendere la decisione di trasferire la sede della società RAGIONE_SOCIALE in altro immobile, trasferimento questo che avverrà a breve. Pertanto, non sussiste più alcun interesse a coltivare l’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale del ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 8/07/2025