Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27074 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Cosenza il 03/08/1974
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di NOME COGNOME il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da RAGIONE_SOCIALE, forniti ai Comuni di forniti ai comuni di Trebisacce e San Giovanni Gemini, ciò in relazione all’ipotesi di reato di cui C—–all’art. 356 cod. pen., nel presupposto che il fornitore avesse attestato c e
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l’apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l’approvazione.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito
sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizi inerenti alla motivazione con riguardo al fumus
commissi delicti.
2.2. Violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti,
agli artt. 356, 48,
479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod.
strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e
324 cod. proc. pen., e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore.
Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende.
L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso -6/2025.