Rinuncia al Ricorso per Cassazione: Le Conseguenze Economiche della Decisione
Decidere di presentare un ricorso in Cassazione è un passo importante, ma lo è altrettanto la scelta di ritirarlo. La rinuncia al ricorso è un atto formale con precise conseguenze giuridiche ed economiche, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire cosa comporta, in pratica, fare un passo indietro nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver presentato tramite il proprio difensore un ricorso per Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello, ha successivamente deciso di rinunciare all’impugnazione. La rinuncia è stata formalizzata con un atto rituale, ponendo di fatto fine al percorso processuale che lui stesso aveva avviato.
La Decisione della Corte e gli Effetti della rinuncia al ricorso
Di fronte a tale atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate nell’appello originario, ma si ferma a un livello puramente procedurale. La rinuncia, infatti, chiude la porta a qualsiasi discussione sul contenuto della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce chiaramente che la rinuncia all’impugnazione è una delle cause di inammissibilità del ricorso. L’ordinamento giuridico considera la rinuncia come un segnale definitivo della volontà della parte di non proseguire con la contestazione, rendendo superfluo e impossibile per il giudice procedere oltre.
La dichiarazione di inammissibilità, tuttavia, non è priva di conseguenze. La legge prevede che la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile debba essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, salvo rare eccezioni non riscontrate nel caso di specie, è previsto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha quantificato tale somma in 500 euro, una cifra determinata tenendo conto proprio della natura della causa di inammissibilità: la rinuncia stessa. Si tratta di una sanzione economica che segue automaticamente la scelta di abbandonare l’impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto che comporta responsabilità economiche. Chi decide di impugnare una sentenza e poi ci ripensa deve essere consapevole che tale scelta non è a costo zero. La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta e inevitabile, stabilita per disincentivare impugnazioni presentate con leggerezza e per coprire i costi amministrativi attivati. Pertanto, la decisione di rinunciare a un ricorso deve essere ponderata attentamente, considerando non solo gli aspetti legali ma anche le implicazioni finanziarie che ne derivano.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione già presentato?
Se si rinuncia a un ricorso già presentato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, senza esaminare il merito della questione, e il procedimento si conclude.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi?
Sì, la rinuncia comporta la condanna della parte che ha rinunciato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 500 euro.
Su quale base giuridica si fonda la condanna alle spese in caso di rinuncia?
La condanna si fonda sull’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità del ricorso e prevede come conseguenza la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15695 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che NOME COGNOME, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, ha rinunciato, con successivo rituale atto, all’impugnazione.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.