Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
La decisione di impugnare una sentenza è un momento cruciale nel processo penale, ma altrettanto importante è la scelta di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un atto formale con cui la parte che ha proposto l’impugnazione decide di abbandonarla. Come illustra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta non è priva di conseguenze, soprattutto sul piano economico. Analizziamo il caso per comprendere meglio la dinamica e gli effetti di tale decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dal Tribunale di Pistoia con rito abbreviato, per il reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). La sentenza di primo grado veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso nel merito, lo stesso imputato depositava un atto, sottoscritto personalmente, con cui dichiarava formalmente di rinunciare al ricorso presentato.
La Rinuncia al Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Di fronte a questa dichiarazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà dell’imputato. La rinuncia al ricorso è infatti una delle cause di inammissibilità previste esplicitamente dal codice di procedura penale.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, chiudendo di fatto il procedimento senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Ma la decisione non si è fermata qui. Come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, l’ordinanza ha stabilito precise conseguenze economiche a carico del rinunciante.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su due pilastri normativi e giurisprudenziali.
In primo luogo, l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è inammissibile quando vi è una rinuncia rituale. La dichiarazione sottoscritta personalmente dall’imputato ha integrato pienamente questa fattispecie, rendendo obbligatoria la declaratoria di inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione delle spese. La legge prevede che alla dichiarazione di inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma c’è di più. La Corte ha sottolineato che, in questo caso, la causa di inammissibilità è direttamente riconducibile a una scelta volontaria e, quindi, a una “colpa” del ricorrente. Richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno stabilito che quando l’inammissibilità deriva da un atto volontario del proponente, è equo e congruo imporre anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in 500,00 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che pone fine al giudizio di impugnazione. Tale scelta, sebbene legittima, comporta conseguenze economiche precise. Oltre al pagamento delle spese processuali, il rinunciante è tenuto a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, poiché la sua decisione volontaria ha generato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni passo processuale, comprese le decisioni di abbandonare un’impugnazione già avviata.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
Se si rinuncia formalmente a un ricorso per cassazione, la Corte lo dichiara inammissibile. Questo significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché chi rinuncia al ricorso deve pagare le spese processuali?
La legge stabilisce che la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile debba essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La rinuncia è una delle cause di inammissibilità, quindi questa conseguenza è automatica.
Oltre alle spese, ci sono altre sanzioni per la rinuncia al ricorso?
Sì. Poiché la rinuncia è un atto volontario dell’imputato, l’inammissibilità che ne deriva è considerata ‘colposa’. Per questo motivo, la Corte condanna il rinunciante anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 500,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 31/01/1992
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 15 dicembre 2021 all’esito di rito abbreviato dal Tribunale di Pistoia, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso in Quarrata il 16 febbraio 2021;
considerato che con atto depositato il 7 ottobre 2023 il ricorrente, con atto sottoscritto personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. A declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente