Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50490 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50490 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA n. q. di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso la ordinanza in data 29.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29.5.2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente del profitto del reat proposta da NOME COGNOME COGNOME qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che non fosse stata conferita alcuna procura speciale ai difensori necessaria attesa la posizione di terzietà rivestita dal ricorrente, limitat alla sola nomina degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME quali difensori di fiducia.
o
Avverso il suddetto provvedimento l’istante ha proposto, per il tramite dei medesimi difensori, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 96, 100, 1 322 e 324 cod. proc. pen., che il deposito telematico dell’istanza di riesame era avvenuta contestualmente all’inoltro della nomina dei difensori, atto questo in sé pienamente sufficiente, in quanto congiunto all’impugnativa, a far ritenere che la procura agli avvocati COGNOME e COGNOME fosse stata espressamente conferita per la richiesta di riesame, dovendosi evincere da tale deposito contestuale la chiara manifestazione di volontà dell’istante di affidare ai suddetti professionisti l’incari di svolgere le difese necessarie alla tutela RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni COGNOME specific procedura.
Con successiva memoria inoltrata via Pec in data 11.9.2023 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, subentrati ai precedenti difensori, hanno dichiarato congiuntamente al proprio assistito che ha anch’esso sottoscritto materialmente l’atto, di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta personalmente dall’istante NOME COGNOME deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all’impugnazione ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall’art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all’esito dell’impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l’impugnativa sia stata presentata senza “versare in colpa COGNOME determinazione della causa di inammissibilità”, il versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME cui liquidazione occorre tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell’impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza ricorso inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso f——-,PiaF-Fi-iattnritVe condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 14.11.2023