Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Giuridiche ed Economiche
La decisione di presentare un ricorso è un passo cruciale in qualsiasi procedimento legale, ma cosa succede quando si decide di fare marcia indietro? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze della rinuncia al ricorso, un atto che, sebbene apparentemente semplice, comporta implicazioni significative, inclusa la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue conseguenze pratiche.
Il Fatto: Un Ricorso Abbandonato
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Successivamente alla presentazione dell’impugnazione, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso stesso. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento dinanzi alla Suprema Corte.
Le Implicazioni della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, presa visione dell’atto di rinuncia, ha dovuto valutare le conseguenze giuridiche di tale azione. La legge processuale è chiara in merito: la rinuncia rende il ricorso inammissibile. L’inammissibilità non significa semplicemente che il caso non viene discusso; essa innesca una serie di conseguenze automatiche previste dal codice di procedura penale.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha presentato deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Ma non è tutto. La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione non è una punizione per il merito della questione, ma deriva dai “profili di colpa correlati dell’impugnazione”. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito il principio secondo cui l’aver avviato un procedimento giudiziario per poi abbandonarlo costituisce una forma di colpa processuale. In pratica, si ritiene che l’aver impegnato le risorse del sistema giudiziario con un ricorso poi ritirato meriti una sanzione, poiché le questioni dedotte non sono state portate a una valutazione finale.
Le conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito: la rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze. Sebbene sia un diritto della parte, il suo esercizio comporta l’automatica dichiarazione di inammissibilità e l’addebito delle spese processuali. Inoltre, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolinea come il sistema giuridico sanzioni l’uso non ponderato degli strumenti di impugnazione. Chi decide di impugnare un provvedimento deve essere consapevole che un ripensamento tardivo comporterà comunque dei costi, non solo per le spese vive del processo, ma anche a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia rende il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e chiude il procedimento.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi?
Sì. La parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione poi abbandonata.
Perché si viene condannati a pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese?
Perché, secondo la giurisprudenza, l’aver presentato un ricorso e averlo poi ritirato configura una “colpa nell’impugnazione”, ovvero un comportamento che ha impegnato inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15733 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il difensore DI NOME COGNOME, munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022. R
Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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I Presidente