Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 5/12/2023 del Tribunale per il riesame di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la comunicazione di rinunzia al ricorso, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 29 gennaio 2024 dal difensore e procuratore speciale dei ricorrenti, AVV_NOTAIO
Perticaro, motivata da carenza sopravvenuta di interesse.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Ancona dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla difesa degli imputati, oggi ricorrenti, avverso il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Macerata -letto il verbale redatto dai CC della Stazione di Ponte Pattoli in data 30 agosto 2023, che comunicava l’avvenuta cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per decorrenza del termine massimo indicato dal G.i.p. con ordinanza in data 29 settembre 2022delegava la polizia giudiziaria per la notifica del provvedimento del 30 agosto 2023 a sua firma ed il ripristino della misura cautelare in corso di esecuzione (art. 282 cod. proc. pen.), dichiarando l’inefficacia dei verbali redatti in pari data.
1.1. Il Tribunale per il riesame di Ancona, decidendo quale giudice di appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, dichiarava l’inammissibilità della proposta impugnazione ritenendo che il provvedimento in quella sede impugnato non avesse la natura della ordinanza in materia di misure cautelari personali. Sotto il profilo soggettivo, non era infatti stato emesso dall’organo collegiale procedente (il Tribunale di Macerata), ma dal solo Presidente; sotto il profilo oggettivo non poteva definirsi ordinanza de libertate, ma una mera nota a contenuto dichiarativo, come tale non impugnabile con lo strumento dell’appello disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen..
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto:
2.1. inosservanza della norma processuale (artt. 299, 303, 307, 310 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale travisato il contenuto dispositivo ed ordinatorio del provvedimento emesso dal presidente del Tribunale di Macerata (giudice che procede nel merito), per effetto del quale era stata di fatto ripristinata l’efficacia di una misura cautelare personale revocata in esecuzione di un provvedimento del G.i.p. che ne disponeva la cessazione degli effetti per decorrenza del termine massimo di fase. Il provvedimento era pertanto certamente impugnabile con appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., e doveva altresì ritenersi illegittimo, in quanto del tutto avulso dagli schemi tipici regolati dalla legge processuale (artt. 299, 303, 307 cod. proc. pen.).
Con nota in data in data 29 gennaio 2024, il difensore e procuratore speciale degli imputati oggi ricorrenti comunicava la volontà, determinata da sopravvenuta carenza di interesse (misura coercitiva non detentiva revocata dal giudice che procede con ordinanza in data 22 gennaio 2024) di rinunciare al ricorso. /
Il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
4.1. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
5. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, già nominato procuratore speciale. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. 6. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi, per carenza di interesse sopravvenuta, motivata dalla revoca del titolo cautelare del quale si chiedeva l’invalidazione, non consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, tanto meno consegue la condanna al pagamento della sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende, giacché la rinuncia, che è stata tempestivamente comunicata, trova ragione nella carenza di interesse sopravvenuta, determinata dalla revoca della misura cautelare non detentiva oggetto di impugnazione (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 -01).
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.