Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa l’11/03/2024 dal Tribunale di Bergamo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il marzo 2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l’istanza di NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione del 22 dicembre 2021, disposta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 16 giugno 2023, con la contestuale restituzione nel termine della condannata per la presentazione di domande di ammissione alle misure alternative alla detenzione.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 24 aprile 2023, derivante dall’inadeguatezza delle verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri della Stazione di Alzano Lombardo.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo, sopra citato, non essendo stata effettuata alcuna ricerca all’estero della condannata, pur essendo incontroverso il suo trasferimento in Polonia.
2.1. Infine, il 10 giugno 2024, il difensore di fiducia di NOME COGNOME, munito di procura speciale, rinunciava al ricorso per cassazione proposto nell’interesse della sua assistita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
Osserva il Collegio che, il 10 giugno 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, depositava, ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell’interesse della sua assistita.
La rinuncia all’impugnazione proposta dal difensore di fiducia della ricorrente è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ne discende conclusivamente l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024.