La Rinuncia ai Motivi di Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Preclude Ogni Altra Questione
L’istituto del ‘concordato in appello’, introdotto per snellire i processi, nasconde insidie significative per chi non ne comprende appieno le conseguenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la rinuncia ai motivi di appello, funzionale a un accordo sulla pena, non è una semplice formalità, ma un atto che limita drasticamente il potere del giudice e preclude la discussione di qualsiasi altra questione, anche quelle che potrebbero portare a un proscioglimento. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto del Caso: dal Concordato in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato la cui sentenza di secondo grado era stata decisa sulla base di un ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. In pratica, l’imputato e il Procuratore generale si erano accordati sulla pena da applicare, e di conseguenza l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla misura della sanzione.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse valutato la possibilità di un proscioglimento immediato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p. (ad esempio, perché il fatto non costituisce reato).
Le Conseguenze della Rinuncia ai Motivi di Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un chiarimento cruciale sugli effetti della rinuncia ai motivi di appello. Secondo gli Ermellini, quando un imputato sceglie la strada del concordato, la sua rinuncia ai motivi di impugnazione limita la cognizione del giudice di secondo grado esclusivamente ai punti oggetto dell’accordo (la pena). Questo atto produce un effetto preclusivo che si estende a tutto il processo.
L’Impossibilità di Sollevare Questioni d’Ufficio
Il punto più interessante della decisione riguarda le cosiddette ‘questioni rilevabili d’ufficio’. L’imputato sosteneva che, nonostante la rinuncia, il giudice d’appello avrebbe comunque dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato, poiché si tratta di un dovere imposto dalla legge al giudice in ogni fase del processo.
La Cassazione ha respinto questa tesi. Ha affermato che la rinuncia ai motivi di appello nel contesto dell’art. 599-bis c.p.p. è talmente ampia da paralizzare anche il potere/dovere del giudice di sollevare questioni d’ufficio. L’accordo tra le parti cristallizza il perimetro del giudizio, escludendo tutto ciò che non è stato oggetto di negoziazione.
le motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in materia. La rinuncia dell’imputato, essendo funzionale all’accordo sulla pena, non è parziale ma totalizzante rispetto a tutti i temi esclusi dall’accordo stesso. Questo crea un ‘effetto preclusivo’ che si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte d’Appello, nell’accogliere la richiesta di concordato, non era tenuta a motivare il mancato proscioglimento dell’imputato, poiché tale questione era al di fuori del suo ambito di cognizione, ormai limitato dalla volontà delle parti.
le conclusioni
L’ordinanza ribadisce la natura vincolante e definitiva dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p. Chi opta per questa strategia processuale deve essere pienamente consapevole che la rinuncia ai motivi di appello è un atto tombale, che impedisce di sollevare in seguito qualsiasi altra doglianza, anche se potenzialmente fondata. La decisione rafforza la natura ‘dispositiva’ del processo penale in questa fase, dove la volontà delle parti di chiudere la controversia prevale sulla possibilità per il giudice di esplorare autonomamente altre soluzioni. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Se si accetta un concordato sulla pena in appello, si può ancora chiedere al giudice di valutare un proscioglimento immediato?
No. Secondo la Corte, la rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo, limita la cognizione del giudice ai soli punti non oggetto di rinuncia. Questo preclude l’esame di altre questioni, incluse quelle sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La rinuncia ai motivi di appello prevista dall’art. 599-bis c.p.p. impedisce anche al giudice di agire ‘d’ufficio’?
Sì. La Corte ha stabilito che la rinuncia produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, comprese le questioni che il giudice potrebbe normalmente rilevare di propria iniziativa, come la sussistenza di cause di non punibilità.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso in Cassazione su questioni a cui si era rinunciato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte lo ritiene proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
e dato avviso alle partì)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso proposto nell’interesse di NOME si contesta l’omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quell sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, iv compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell’accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26/01/2024.